La Legge n. 68 del 23 marzo 1999 ha stabilito la normativa riguardante il diritto al lavoro dei disabili, per cui è previsto il collocamento mirato da parte dei datori di lavoro privati pubblici tramite l’utilizzo di strumenti tecnici e di supporto.
Il collocamento dei disabili
La suddetta legge prevede l’assunzione obbligatoria disabili con riferimento agli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; agli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%; ai non vedenti e sordomuti; agli invalidi di guerra; agli invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria; categorie protette, ovvero profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati, vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
Per tutti i datori di lavoro ricorre l’obbligo di garantire la conservazione del posto di lavoro ai soggetti che, non disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito condizioni di disabilità a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Assunzioni obbligatorie disabili e quote di riserva
I datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti sono obbligati all’assunzione di disabili nella misura del 7% più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. Un solo inserimento è previsto per le imprese da 15 a 35 dipendenti, sono due per quelle con un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50.
La quota di riserva per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni non a scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, si computa solo al personale tecnico-esecutivo e che svolge funzioni amministrative. I disabili possono essere collocati esclusivamente nei servizi amministrativi della polizia e della protezione civile.
I lavoratori in condizioni di disabilità antecedentemente l’instaurazione del contratto lavorativo, sono computati nella quota di riserva anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio. Ma a condizione di avere una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore al 60% o con minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria o con disabilita’ intellettiva e psichica e diminuzione della capacita’ lavorativa oltre il 45%.
I disabili impiegati a domicilio o per telelavoro dal datore di lavoro che gli affida una quantità di lavoro anche con aggiustamenti ragionevoli, sono computati alla copertura della quota di riserva.
Il computo dei dipendenti
Il numero di soggetti disabili da assumere è data dal computo tra i dipendenti e i lavoratori assunti con rapporto lavorativo subordinato di lavoro.
Non rientrano nel computo i disabili; i lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato (massimo 6 mesi) o d’inserimento o di somministrazione presso l’utilizzatore, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata della stessa o a domicilio o aderenti al programma di emersione, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Sospensione degli obblighi d’assunzione
L’obbligo di assunzione disabili è sospeso in via temporanea, per le imprese: in ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale con in intervento straordinario di integrazione salariale; in situazione dichiarata di fallimento, in liquidazione; che stipulano contratti di solidarietà; in mobilità nel caso in cui la procedura si chiuda con il licenziamento di più di cinque lavoratori, la sospensione si proroga di un anno; che hanno sottoscritto accordi di incentivo all’esodo.
Nei suddetti casi, nel periodo in cui l’azienda rimane in attesa di ricevere l’autorizzazione, il Servizio Provinciale Competente può concedere la sospensione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.
I datori di lavoro privati e pubblici fruiscono previo richiesta dell’esonero parziale dall’obbligo di assunzione dei disabili per il tipo di lavoro svolto. Ovvero per attività faticose, pericolose e in modalità d’esecuzione particolare.
L’esonero può essere concesso fino al 60% ma anche fino all’80% nel caso di datori lavoro che operano nei seguenti settori: sicurezza, vigilanza, trasporto privato.
Il predetto esonero prevede il versamento di un contributo pari a 30,64 euro per ciascun giorno lavorativo e per ogni lavoratore disabile non assunto al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.
E’ possibile richiedere l’esonero parziale del 60 per mille, laddove il datore di lavoro è obbligato al pagamento di un premio INAIL non superiore al 60 per mille, tramite autocertificazione per via telematica. In questo caso scatta l’esenzione dal contributo di 30,64 dovuto per i motivi di cui sopra.
La durata massima dell’esonero è di 12 mesi e scade al 31 dicembre di ogni anno, con possibilità di proroga.
Sanzioni per mancato collocamento
I datori di lavoro devono richiedere l’assunzione entro 60 giorni dal momento dalla decorrenza dell’obbligo. Per ogni giorno lavorativo di ritardo viene applicata una sanzione amministrativa da versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili pari a 30,64 euro al giorno moltiplicata per 5 (153,20 €).
Inoltre, esiste lo strumento di diffida obbligatoria. Ovvero la diffida laddove gli organi ispettivi rivelino degli inadempimenti dai quali scaturiscono le sanzioni amministrative, questi diffidano il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, fissandone il termine. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro è ammesso al pagamento delle sanzioni ridotte, ovvero un quarto dei 153,20 euro (38,30 €) da versare al fondo predetto.
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