Pensione ENASARCO 2021: come funziona il fondo per gli agenti di commercio?

pensione Enasarco 2021

Il fondo ENASARCO è la cassa previdenziale privata per Agenti e Rappresentanti di commercio, ma anche per promotori finanziari che eroga trattamenti pensionistici integrativi ai servizi erogati dall’INPS, dove gli agenti versano la loro contribuzione presso la gestione artigiani e commercianti.

I suddetti lavoratori autonomi sono obbligati all’iscrizione e al versamento dei contributi presso entrambi gli enti previdenziali.

Sono tenuti ad iscriversi all’Enasarco i Rappresentanti e gli Agenti di Commercio che svolgono la loro attività in Italia per conto di aziende mandatarie italiane o di ditte mandatarie straniere che hanno sede in Italia o una qualsiasi dipendenza nel territorio nazionale. Sono obbligati all’iscrizione Enasarco anche gli Agenti che lavorano all’estero per preponenti italiane o quelli che svolgono la loro attività sia in forma individuale che societaria, a prescindere dalla forma giuridica, ma che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Da precisare che i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali ma che non svolgono attività di agenzia, non sono obbligati all’iscrizione ad Enasarco.

Pensione Enasarco 2021: requisiti

Gli uomini possono accedere alla pensione di vecchiaia con Quota 92, età minima 67 anni e contribuzione minima di 20 anni. Le donne potranno accedervi con Quota 91, età minima 65 anni e un minimo di 20 anni di contributi. Gli agenti si trovano attualmente in un regime transitorio che porterà alla parità dei requisiti pensionistici uomo/donna nel 2024.

Rappresentanti e agenti di commercio (uomo/donna) possono accedere anche alla pensione anticipata Enasarco di uno o due anni, al compimento del 65° anno d’età. In questo caso, l’importo dell’assegno pensionistico sarà ridotto del 5% per ogni anno anticipato rispetto all’età anagrafica richiesta per la pensione di vecchiaia. L’anzianità contributiva minima deve essere di 20 anni, quindi Quota 90. La domanda di pensione va inoltrata sul sito Enasarco.

Enasarco: le altre pensioni

Pensione di invalidità: l’accesso è consentito a coloro che hanno riportato un’invalidità a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopraggiunta o aggravatosi dopo l’iscrizione al Fondo, almeno del 67% della capacità lavorativa nell’attività d’agente effettivamente esercitata. Altro requisito necessario: aver maturato almeno cinque anni di contributi obbligatori, di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Pensione di inabilità: si può chiedere nel caso di una sopraggiunta assoluta e permanente incapacità nell’esercizio di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità, difetto fisico o mentale. Sono necessari cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria, di cui un anno (non richiesto per inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità) nei cinque precedenti la presentazione della domanda.

Pensione ai superstiti: le pensioni Enasarco sono reversibili in favore dei superstiti dell’avente diritto già pensionato al momento della dipartita. La pensione indiretta spetta ai superstiti dell’agente non pensionato, ma solo se quest’ultimo, al momento del decesso, abbia versato almeno 20 anni di contribuzione. Oppure, almeno cinque anni di cui uno nel quinquennio precedente la morte. I superstiti dell’agente in possesso dei requisiti possono chiedere il riconoscimento della rendita contributiva (decorrenza dal 2024) che prevede la riduzione del 2% per gli anni mancanti di anzianità contributiva.

Supplemento di pensione

Il fondo Enasarco consente l’accesso a un supplemento di pensione a coloro che hanno già acquisito le pensioni di invalidità, di inabilità; ai titolari di pensione ai superstiti reversibile o indiretta; ai titolari di rendita contributiva. E’ necessario avere almeno 72 anni d’età (esclusi i pensionati d’inabilità e i superstiti) ed essere pensionato da cinque anni o aver ricevuto la liquidazione del precedente supplemento da almeno cinque anni.

Rendita previdenziale integrativa

I lavoratori iscritti ad Enasarco non possono cumulare i contributi versati al Fondo con altra contribuzione versata presso altre forme della previdenza obbligatoria. La ricongiunzione dei contributi non è possibile in quanto le prestazioni erogate dall’Enasarco hanno natura integrativa e non sostitutiva dell’assicurazione generale.

Gli agenti già titolari di una prestazione a carico dell’AGO o dei fondi ad essa sostitutivi od esclusivi non possono chiedere una prestazione supplementare Enasarco, se non possiedono almeno 20 anni di contributi.

Per ovviare alle suddette limitazioni, l’Enasarco ha adottato la rendita previdenziale integrativa. Essa spetta agli iscritti che abbiano versato cinque anni di contributi e almeno 67 anni d’età. L’importo dell’assegno è calcolato in base alla contribuzione effettivamente versata con riduzione del 2% per ogni anno mancante al raggiungimento di Quota 92. La rendita è reversibile, quindi il coniuge sopravvissuto potrà avere una quota del contributo.

Informazioni su Carmine Orlando 405 Articoli
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