Aderire a un fondo pensione non è una scelta solo previdenziale. L’obiettivo principale di integrare la pensione futura che si riceverà una volta che si uscirà dal mondo del lavoro e, dunque, di mantenere un buon tenore di vita, può essere solo uno dei motivi che possono spingere i lavoratori ad aderire alla previdenza complementare. Infatti, è possibile individuare anche prestazioni non pensionistiche che integrano la prestazione finale, riconducibili a vantaggi di tipo sanitario o di acquisto della prima casa dell’iscritto o dei figli.
Fondo pensione, quanto conviene aderire alla previdenza complementare come scelta di pensione integrativa?
Uno dei motivi più ricorrenti nella scelta di un fondo pensione è quello della fiscalità vantaggiosa all’atto della pensione. Infatti, nel momento in cui matura l’accesso alla pensione, la prestazione subirà una tassazione dettata da un’aliquota più bassa rispetto ad altre formule di accumulo, come il Trattamento di fine rapporto. Nel caso del fondo pensione l’aliquota va da un massimo del 15% a un minimo del 9%: il tasso decresce di 0,3 punti percentuali per ogni anno susseguente al quindicesimo di iscrizione al fondo, con una riduzione massima di sei punti percentuali.
Perché il fondo pensione conviene più del Trattamento di fine rapporto?
Si tratta, dunque, di un meccanismo inverso a quello del Trattamento di fine rapporto: mentre nel fondo pensione il maggior numero di anni di iscrizione determina la riduzione progressiva della fiscalità, nel caso del Tfr mantenuto in azienda l’aliquota applicata è quella corrispondente all’Irpef. E dunque, nei casi di fine carriera, di licenziamento o di dimissioni, il Tfr verrà tassato di un’aliquota maggiore che sarà anche più elevata perché negli ultimi anni della carriera lavorativa si percepiscono anche i redditi più alti. Mediamente, con il Tfr in azienda l’aliquota media applicata per gli ultimi cinque anni di attività lavorativa varia tra il 23 e il 43%.
Fondi pensione: tra le prestazioni non pensionistiche le spese sanitarie
Tra le prestazioni non pensionistiche le spese sanitarie rappresentano la soluzione a copertura di situazioni nei quali possono trovarsi sia l’iscritto che il coniuge o i figli e che necessitino di interventi sanitari o di terapie. È possibile richiedere un’anticipazione – in qualunque momento e quindi senza un numero minimo di anni di permanenza al fondo – per un importo che non può superare il 75% della posizione previdenziale maturata fino al momento della necessità sanitaria. L’importo può comprendere anche il Trattamento di fine rapporto versato al fondo. L’importo erogato sarà al netto della ritenuta a titolo definitivo del 15%, aliquota ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo a partire dal quindicesimo. La riduzione della percentuale può avvenire fino al limite del 9% per un massimo di sei punti percentuali.
Anticipazione fondi pensione per acquisto prima casa o ristrutturazione
Un’anticipazione di quanto maturato nel fondo pensione può essere richiesto anche per l’acquisto della prima casa dell’iscritto o anche dei figli. L’importo anticipato, come per le spese sanitarie, può arrivare al 75% della posizione previdenziale maturata fino al momento della domanda. L’anticipazione può essere richiesta anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per restauri o risanamenti conservativi, per ristrutturazioni edilizie. La domanda necessita l’iscrizione da almeno otto anni al fondo pensione e, sull’importo riconosciuto, viene applicata la ritenuta a titolo di imposta pari al 23%.
Come rientrare delle somme versate alla previdenza complementare e reintegro
L’anticipazione fino al 30% può essere richiesta anche per ulteriori necessità degli iscritti al fondo pensione purché siano trascorsi, come per il caso dell’acquisto della prima casa, almeno otto anni di permanenza al fondo stesso. La tassazione, anche in questo caso, è del 23% ed è applicata a titolo di imposta. L’iscritto, inoltre, ha la possibilità di reintegrare il fondo pensione delle anticipazioni godute in qualsiasi momento: i contributi annuali possono eccedere il plafond di 5.164,57 euro e le somme a reintegro sono esenti da imposta.