Il fermo amministrativo è l’incubo di molti proprietari di auto e moto, ecco quando può essere attuato e come funziona.
Cos’è il fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è una misura cautelare e può essere disposto dall’Agenzia Entrate e Riscossioni (che ha sostituito Equitalia) quando a carico del proprietario del veicolo sono riscontrati mancati pagamenti di tributi e sanzioni. Si tratta di un provvedimento in seguito al quale il veicolo è come se fosse sottoposto ad un sequestro, sebbene resti nella materiale disponibilità del proprietario, e quindi non può essere utilizzato, non può circolare. Deve però essere sottolineato fin da ora che il veicolo può essere venduto, naturalmente chi lo acquista subisce il fermo amministrativo e quindi il veicolo comunque non potrà essere utilizzato.
Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo inoltre non può essere demolito o radiato dal PRA.
Il fermo amministrativo, si parla anche di ganasce fiscali, costituisce una sorta di garanzia per l’Agenzia Entrate e Riscossione, infatti se entro i termini previsti, il debito non viene estinto il veicolo può essere sottoposto a vendita forzata. Deve essere ricordato fin da ora che la procedura per il fermo amministrativo prevede che questo sia iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e di conseguenza un eventuale acquirente con una semplice visura può essere messo a conoscenza del vincolo.
Il preavviso di fermo amministrativo
L’iter per il fermo amministrativo di moto o auto prende dalla notifica della cartella esattoriale a cui segue il preavviso di fermo. L’ente creditore notifica al debitore/proprietario del veicolo una cartella esattoriale, in questo viene indicato il credito vantato e un termine di 60 giorni entro il quale lo stesso deve essere saldato. Entro tale termine il debitore può saldare, chiedere una rateizzazione oppure può procedere fare ricorso contro il provvedimento. Nel caso in cui non faccia nulla, riceverà un preavviso di fermo amministrativo, sono concessi ulteriori giorni (solitamente 30 giorni) per provvedere, in caso contrario ci sarà il fermo amministrativo vero e proprio. In questo lasso di tempo il debitore può anche comunicare che usa il veicolo per lo svolgimento della sua professione, in tal caso il fermo amministrativo non viene iscritto al PRA in quanto l’auto è bene strumentale (solitamente tale beneficio non si concede ai lavoratori dipendenti). Nel preavviso di fermo amministrativo devono essere indicati:
- la somma di cui si è debitori;
- l’atto, o ruolo, in relazione è nato tale debito e gli estremi della cartella esattoriale;
- dati identificativi del veicolo.
La decorrenza degli ulteriori giorni dal preavviso senza che il debitore abbia provveduto a saldare, oppure abbia chiesto una rateizzazione, proposto un ricorso o dichiarato che trattasi di bene strumentale, si iscrive al PRA il fermo amministrativo dell’auto.
Obbligatorietà del preavviso di fermo
In effetti l’obbligo di preavviso di fermo non esiste, ma di fatto la nota 57413 del 2003 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che allo scadere del sessantesimo giorno dall’invio della cartella esattoriale per mancato pagamento di tributi e sanzioni, il concessionario deve inviare al debitore un’intimazione al pagamento della cartella con la chiara indicazione che in caso di mancato pagamento il fermo sarà operativo. Di conseguenza il fermo viene comunicato al PRA al sessantesimo giorno, ma sarà operativo solo dopo 20 giorni e in caso di mancato pagamento. In questi 20 giorni il veicolo può circolare.
Per bloccare l’operatività delle ganasce fiscali il pagamento deve avvenire direttamente presso gli sportelli del concessionario, ad esempio Aci se si tratta di bolli non pagati, perché solo in questo modo potrà esservi una comunicazione tempestiva che aiuti ad evitare che il fermo diventi operativo. La nota indica 20 giorni, ma come visto, nella maggior parte dei casi nel preavviso di fermo sono concessi 30 giorni.
Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo
Il preavviso di fermo può essere impugnato (ciò sospende il fermo) ma solo per vizi propri e non per vizi della cartella esattoriale posta alla base del provvedimento, infatti i termini per impugnare questa sono ormai spirati. Ad esempio si potrebbe impugnare il preavviso di fermo perché manca dei suoi elementi, ad esempio l’indicazione della cartella esattoriale a cui si riferisce. Il fermo può essere “fermato” anche chiedendo la rateazione e pagando la prima rata entro il termine previsto.
Sanzioni violazione del fermo amministrativo 2021
Nel caso in cui il soggetto sia fermato in strada mentre circola con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo si applica una sanzione del valore minimo di 770 euro e massimo di 3.086 euro (importi anno 2021). A ciò si aggiunge la confisca del bene (le spese per la custodia sono a carico del proprietario) e la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
Faq e curiosità
Per l’auto sottoposta a fermo amministrativo non vi è l’obbligo di pagare il bollo auto e l’assicurazione, per quest’ultima l’obbligo permane se il veicolo è parcheggiato su pubblica via.
Si può iscrivere il fermo su un’auto cointestata? In questo caso è necessario riferirsi alla giurisprudenza infatti la normativa nulla prevede: la Commissione Tributaria della Regione Piemonte ha stabilito che sarebbe illegittimo l’atto di fermo su un veicolo cointestato perché andrebbe a compromettere il diritto al godimento del bene di proprietà ad un soggetto che è estraneo all’inadempimento. Sentenza 1374/2017 del 3.10.2017 della Commissione Tributaria del Piemonte.
C’è la prescrizione del fermo amministrativo? In teoria non c’è la prescrizione del fermo, tuttavia può prescriversi la cartella esattoriale, a questo proposito deve però essere ricordato che il preavviso di fermo è un atto interruttivo dei termini di prescrizione, quindi è da questo termine che possono essere calcolati di nuovo. Il termine è solitamente di 5 anni, mentre se il debito ha ad oggetto il mancato pagamento del bollo auto la prescrizione è di 3 anni.