Abbiamo visto in un precedente articolo: come controllare se il DURC risulta irregolare. Stavolta, ci addentriamo su quali sono le conseguenze e cosa si può fare nel caso il certificato che attesta la regolarità contributiva delle imprese nei confronti di Inail, Inps e Casse edili non sia regolare.
Ricordiamo che il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva consente alle aziende di partecipare agli appalti pubblici, di beneficiare di incentivi, per la stipula di contratti, stato avanzamento lavori e liquidazioni finali, per l’attestazione SOA e per i lavori privati sottoposti al rilascio di concessioni edili.
DURC non regolare: le conseguenze
Con riferimento alla regolarità del DURC ci sono state varie note e circolari, ma anche diversi interpelli nel corso degli anni. Una delle cose chiarite è che la definizione di DURC irregolare non esiste, in quanto, il predetto certificato viene rilasciato solo in caso di esito positivo della verifica di regolarità contributiva dell’azienda.
Detto questo, è possibile affermare che l’assenza del DURC comporta la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo da parte dell’amministrazione concedente. Ciò, sia in caso di inadempienze riscontrate e comunicate dall’organo di vigilanza, sia in caso di inadempienze accertate dall’amministrazione concedente medesima.
In caso di “DURC negativo” per i lavoratori privati, il titolo di abilitazione viene sospeso relativamente alla concessione edilizia o alle DIA e di conseguenza dell’attestazione da parte delle SOA.
Cosa fare in caso di DURC negativo
Se il richiedente del DURC online risulta avere una posizione contributiva irregolare nei confronti dell’INPS, il sistema inoltra entro 72 ore i motivi di tale posizione, dando la possibilità di risanare la situazione entro 15 giorni e ottenere il certificato. Ciò vale anche per i contributi assicurativi non versati all’INAIL.
Il Consiglio di Stato ha precisato che l’assenza di regolarità contributiva (quindi, senza il rilascio del DURC) esistente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, comporta l’esclusione dalla partecipazione alla gara. Questo, perché la regolarizzazione postuma riguarda esclusivamente la posizione contributiva del rapporto interno tra l’impresa e l’Inps.
In poche parole, il pagamento che avviene nel corso di una gara non consente a escludere la violazione del principio di continuità dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla stessa.
I casi non ostativi al rilascio del DURC
Il decreto ministeriale del 30/01/2015 chiarisce alcuni casi particolari in cui avviene il rilascio del DURC:
- Scostamenti ritenuti non gravi tra somme versate e dovute in ciascuna Gestione. Sono ritenuti tali se la differenza è poco rilevante, ossia fino a 150 euro. Tale importo comprende anche eventuali sanzioni e interessi legali;
- esistenza di crediti in fase amministrativa, oggetto di compensazione, per i quali sia stato verificato il credito;
- crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo;
- crediti affidati all’azione di recupero da parte degli Agenti della riscossione, con sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario;
- sospensione dei pagamenti dovuta a provvedimenti normativi;
- rateizzazioni concesse dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, dall’Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro, dalla Cassa edile o Agenti della riscossione.
Il messaggio INPS del 19/01/2021 n. 213 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicazione dello scostamento non grave in tema di regolarità contributiva.
L’Istituto conferma la definizione dello scostamento non grave fornita dal D.M. del 30 gennaio 2015. Inoltre, sostiene che:
- Il criterio del predetto scostamento deve essere valutato prendendo in considerazione il valore rilevato all’atto della verifica online, con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ciascuna Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è stata rilevata;
- Nel caso in cui, a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare, sia notificato al contribuente l’invito a regolarizzare, le esposizioni debitorie (escludendo l’ipotesi di annullamento, anche in parte delle stesse a seguito di delucidazioni date dall’interessato) dovranno essere versate interamente per la determinazione di un esito regolare;
- La regolarizzazione parziale che determini un debito residuo fino a 150 euro, per tutte o solo alcune delle Gestioni previdenziali evidenziate nell’invito a regolarizzare comporterà la formazione di un DOL irregolare denominato “Verifica regolarità contributiva”, prescindendo dall’importo residuo non versato. Resta infatti esclusa in questa fase del
procedimento l’applicabilità del criterio dello scostamento non grave.
L’intervento suddetto dell’INPS evidenzia una novità concernente lo svolgimento di annullamento che viene attivato d’ufficio su richiesta dell’interessato, del DURC già generato dal sistema. Esso prevede che alla sua conclusione, il sistema DURC online invii una notifica dell’annullamento del Documento a tutti i soggetti che hanno compiuto l’interrogazione sul sito INPS: con PEC, attraverso INPSCOMUNICA.