Il bonus facciate è stato confermato anche per il 2021. La guida completa su come funziona, chi può richiederlo e come va fatto.
Bonus facciate: in cosa consiste l’agevolazione fiscale?
La legge di bilancio 2021 ha confermato fino al 31 dicembre 2021 il bonus facciate. Si tratta di una detrazione dell’imposta lorda IRPEF ed IRES. La detrazione è concessa per le opere di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. La detrazione del 90% è riconosciuta sulle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, in riferimento all’anno solare. Mentre per i soggetti che hanno un periodo d’imposta diverso si fa riferimento al 31 dicembre 2020. Inoltre il bonus facciate non prevede limiti di spesa e neanche un limite massimo di detrazione. Invece la detrazione sarà suddivisa in 10 quote annuali a partire dall’anno di esecuzione dei lavori e per i successivi. Tali importi sono canalizzati nella dichiarazione dei redditi ai fini del pagamento delle tasse.
Bonus facciate: chi ne ha diritto?
Sono vari i soggetti che possono usufruire del bonus facciate. Infatti basta essere contribuenti, residenti sia in Italia che non, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dal reddito. In altre parole hanno diritto ad accedere all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati;
- le società di capitali;
Sono esclusi tutti i titolari di redditi derivanti esclusivamente dall’esercizio di impresa o di arti e professioni che aderiscono al regime forfettario.
A chi è rivolto e chi può richiederlo?
Per poter usufruire del bonus facciate occorre essere proprietari o possessori dell’immobile. In particolare i proprietari al momento dell’avvio dei lavori devono avere un titolo idoneo a dimostrarne la proprietà. Ma anche essere nudo proprietario, o titolare di altro diritto quale: uso, usufrutto, superficie oppure abitazione). Si può richiedere la detrazione anche in base ad un contratto di locazione o comodato purché regolarmente registrato presso l’Agenzia delle entrate. Sono ammessi a godere della detrazione, purché sostengano le spese, anche altri soggetti tra cui:
- il familiare convivente del proprietario;
- il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato;
- i conviventi con il proprietario.
Infine lo sconto spetta anche al promissario acquirente, entrato nel possesso, con regolare contratto preliminare di vendita e anche chi esegui i lavori in proprio limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Quali sono gli interventi ammessi?
Il bonus facciate al 90% è ammesso per gli interventi che riguardano il recupero e il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. In particolare gli interventi ammessi sono:
- di pittura e tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- sui balconi ornamenti e fregi, pittura o tinteggiatura;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi su grondaie, pluviali, paramenti e cornici;
- sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura delle superfici, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e fregi;
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- i costi collegati agli interventi come il pagamento per il noleggio dei ponteggi, smaltimento rifiuti ed occupazione del suolo pubblico.
Le zone di interesse del bonus
Per aver diritto al bonus è necessario che gli edifici si trovino in zona A o B, così come stabilito ai sensi del D.M. n.144/1968 o in zone a queste ammissibili. L’agenzia delle entrate è chiara nell’identificazione delle due zone.
Zona A: comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Altri adempimenti da osservare
Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento degli interventi mediante bonifico bancario o postale, nei quali deve risultare
- l’importo da versare;
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Inoltre i beneficiari devono adempiere ad altri adempimenti. Tra questi il beneficiario deve indicare in dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile. Inoltre, comunicare la data di inizio lavori all’azienda sanitaria locale competente per territorio. Ma anche conservare tutta la documentazione relativa agli interventi per poterle esibire in caso vengano richieste dalle autorità o uffici competenti.
Gli interventi influenti dal punto di vista energetico
Se il lavoro da effettuare non è di sola pulitura o pittura esterna, ma influenza l’edificio dal punto di vista termico, o interessa oltre il 10% dell’intonaco, comporta altri obblighi da rispettare. Ad esempio i contribuenti devono avere e conservare l’asseverazione redatta da una tecnico abilitato. Ma anche la copia dell’Attestato di Prestazione energetico, la relazione tecnica e le schede tecniche dei materiali. In ogni caso tutti gli interventi ammessi al bonus facciate possono essere fatte anche sulle parti comuni di un condominio. Ad ogni modo sarà o il singolo proprietario a richiederlo, oppure l’amministratore di condominio per tutti. A questo punto sarà l’amministratore ad esibire tutta la documentazione agli uffici che dovessero richiederla. Infine il bonus facciata può essere fruibile sia come detrazione d’imposta, come già detto, ma grazie al decreto Rilancio (art. 121) è possibile anche ottenere o lo sconto in fattura oppure la cessione del credito.