Assunzione senza firma del contratto, è possibile?

Assunzione senza firma del dipendente sul contratto: è valida?

Chiedersi se si può assumere senza la firma del lavoratore sul contratto è lecito. In effetti, la legge non prevede la forma scritta obbligatoria per il contratto di lavoro subordinato, forma necessaria nel caso contenga particolari clausole che andiamo a citare qui di seguito.

Quando è valida un’assunzione senza la firma del dipendente sul contratto?

In realtà, esiste solo un caso in cui l’assunzione di un lavoratore da parte di un datore di lavoro è valida anche senza la firma di quest’ultimo sul contratto. E’ il caso del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.

Tutte le altre tipologie di assunzione come i contratti a termine, apprendistato, formazione lavoro, part-time, ecc. sono considerate una deroga e, per questo motivo, vanno necessariamente messe per iscritto e firmate dal datore di lavoro e dal neoassunto. Proprio per quanto appena detto, se una lettera di assunzione non viene firmata dal dipendente, automaticamente la legge declina il rapporto di lavoro come a tempo pieno e indeterminato con tutti gli effetti che esso comporta.

Ad esempio, nel caso del periodo di prova, la legge prevede che in questo lasso di tempo, in cui ognuna delle due parti può decidere di interrompere il rapporto di lavoro, il relativo contratto sia redatto in forma scritta. In caso contrario, ovvero in assenza di quest’ultimo contenente l’attestazione del periodo di prova e la sua durata, il rapporto di lavoro è da considerarsi stabile.

A questo punto, il datore di lavoro non potrà licenziare il lavoratore in assenza di giusta causa o per giustificato motivo, pagando il relativo preavviso fissato dal contratto nazionale di categoria anche se il dipendente è entrato in azienda per un solo giorno. Nel caso in cui, sia quest’ultimo a voler lasciare il lavoro, il datore di lavoro può pretendere da lui l’indennità sostitutiva del preavviso.

Contratto senza firma: cosa deve fare il datore di lavoro

Quando un’azienda assume un nuovo dipendente, ricorre l’obbligo di comunicarlo il giorno antecedente l’inizio del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego competente del territorio e agli enti previdenziali tramite il modello Unilav.

Nel modello Unilav vanno indicati i dati di chi assume e del dipendente, l’instaurazione e il tipo di rapporto di lavoro. Si tratta di una procedura telematica necessaria per scoraggiare le assunzioni in nero che, tuttavia, non prevede la firma del dipendente. Motivo per cui, alcune aziende lo fanno senza aver fatto sottoscrivere il contratto di lavoro al lavoratore assunto.

Tramite lo stesso modello, l’azienda è obbligata a comunicare eventualmente la proroga, la trasformazione e la cessazione del contratto di lavoro entro i cinque giorni successivi dall’evento. Ma anche il distacco e il trasferimento del lavoratore.

Tale vincolo concerne tutti i datori di lavoro, siano essi privati (compresi quelli agricoli) che enti pubblici economici e pubblica amministrazione. Ma riguarda anche l’assunzione di un lavoratore con un rapporto lavorativo non subordinato: contratto lavoro coordinato e continuativo, contratto di agenzia e rappresentanza, associazione in partecipazione, tirocini o esperienze simili.

Lettera di assunzione per contratto senza firma

Il datore di lavoro privato o pubblico dovrebbe comunicare al lavoratore, entro trenta giorni dalla data dell’assunzione, una copia del contratto o una lettera di assunzione firmata per metterlo a conoscenza del contratto nazionale di categoria applicato, la mansione, l’inquadramento e le caratteristiche del contratto (se è a termine, la data di scadenza).

In particolare, un contratto di lavoro senza firma è valido tramite la lettera di assunzione solo quando si indica l’identità delle parti, il luogo di lavoro, il numero di matricola del dipendente iscritto sul libro unico del lavoro aziendale; la data di inizio del rapporto di lavoro e quella di cessazione in caso di contratto a termine, nonché la precisazione se si tratta di un rapporto a tempo determinato o indeterminato; la durata del periodo di prova; l’inquadramento nel CCNL, livello, qualifica e mansioni del dipendente; l’importo iniziale dello stipendio ed eventuali altri elementi retributivi; l’orario di lavoro; la durata delle ferie pagate; i termini del preavviso in caso di recesso.

La mancata comunicazione delle informazioni suddette non invalida il rapporto di lavoro. Tuttavia, il neoassunto può rivolgersi alla direzione provinciale del lavoro che provvederà ad intimare al datore di lavoro di adempiere alla richiesta entro 15 giorni. Se ciò non dovesse avvenire, l’ordinamento italiano prevede l’applicazione a suo carico di una sanzione amministrativa pecuniaria. Sono escluse dall’adempimento obbligatorio, le informazioni riguardanti la durata del periodo di prova, la retribuzione, le ferie pagate e il preavviso in caso di recesso, sempre che, venga fatto esplicito rinvio alle norme del CCNL applicate al lavoratore.

Avvertenze per il dipendente

Prima di firmare un contratto di lavoro, il dipendente dovrebbe leggere con attenzione le clausole. Infatti, può non essere conveniente farlo nel caso esse non siano chiare o gradite. Ad esempio, l’espletamento di mansioni promiscue non meglio specificate; straordinari di cui non sono precisati i termini, le modalità e i limiti; l’accettazione di flessibilità dell’orario in assenza di un accordo tra l’azienda ed i sindacati che, comunque dovrebbe essere obbligatorio; la disponibilità al trasferimento da un’unità produttiva all’altra in base alle esigenze dell’azienda, a maggior ragione se non è a una distanza ragionevole; sottoscrivere la propria data di dimissioni in un allegato per poter essere assunto.

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Nato a Milano nel 1971 ma campano d'adozione, ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, pur lavorando come libero professionista in altri settori. La scoperta del Web Copywriting e il vasto quanto complesso mondo della SEO mi ha conquistato, tanto da aver intrapreso un lungo percorso di formazione a aver trasformato un hobby in una fonte primaria di guadagno. Sono stato per anni coordinatore della redazione per CentroMeteoItaliano.it, ho collaborato con Money.it, con Notizieora.it e con BlastingNews.com.