Il datore di lavoro che procede all’assunzione di un beneficiario del Reddito di Cittadinanza fruisce di uno sgravio contributivo e assistenziale. Tuttavia, per goderne è necessario assumere il percettore del RdC con un contratto a tempo pieno e indeterminato. D’altronde, lo scopo principale del governo è di aumentare il tasso di occupazione stabile.
I beneficiari dell’agevolazione e la natura dei contratti
Beneficiari dell’agevolazione, sono tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), compresi quelli del settore agricolo. Possono ottenere l’incentivo anche gli enti di formazione accreditati, nei casi in cui l’assunzione a tempo indeterminato e pieno (parziale su richiesta del dipendente per particolari esigenze) del percettore di Reddito di Cittadinanza si realizzi presso un altro datore di lavoro a seguito del percorso formativo svolto presso l’ente stesso.
L’assunzione deve avvenire tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno (anche a scopo di somministrazione e in attuazione del vincolo associativo con cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001); apprendistato.
Restano esclusi i contratti a lavoro intermittente a tempo indeterminato; il lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale; lavoro occasionale; lavoro domestico.
Tipologia ed entità dell’incentivo per l’assunzione di chi beneficia del Reddito di Cittadinanza
Lo Stato ha voluto incoraggiare le assunzioni di chi fruisce del Reddito di Cittadinanza con un incentivo a favore del datore di lavoro. Nello specifico, si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (sono esclusi dallo sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL) a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro, per un contratto a tempo pieno.
Se l’assunzione del fruitore del Rdc riguarda un lavoro correlato con il percorso formativo (in base al Patto stipulato tra gli Enti di formazione e i Centri per l’Impiego o le agenzie per il lavoro) l’incentivo è concesso per il 50% dell’importo (massimo 390 euro) all’Ente che ha garantito al lavoratore assunto tale percorso di formazione o di riqualificazione professionale.
La restante parte spetta al datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La durata dell’incentivo non cambia, eccetto il periodo minimo di fruizione, stabilito per questo tipo di assunzioni in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione.
La durata del beneficio è pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle mensilità di cui ha usufruito già il beneficiario del RdC fino alla data di assunzione (minimo 5 mensilità).
Nel caso in cui il Reddito di Cittadinanza conseguito dal lavoratore assunto derivasse da un rinnovo, la durata fissa dello sgravio è di 5 mensilità.
Domanda e condizioni di accoglimento di erogazione dell’incentivo
I datori di lavoro devono inviare online la domanda di ammissione all’INPS tramite modulo apposito presente sul sito dell’Istituto (sezione “Portale agevolazioni”).
L’INPS effettuerà la verifica fornendo un riscontro di accoglimento della domanda ed elaborando il piano di fruizione a determinate condizioni:
- il datore di lavoro deve comunicare la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
- l’azienda che assume deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti impiegati a tempo indeterminato;
- il datore di lavoro deve essere in regola con gli obblighi contributivi e di assunzione;
- vanno rispettati i principi generali per la fruizione degli incentivi;
- l’assunzione non deve essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, né violare il diritto di precedenza alla riassunzione di lavoratori licenziati;
- nessuna sospensione lavorativa connessa a crisi o riorganizzazione aziendale deve essere in atto presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, salvo le assunzione di lavoratori inquadrati ad un differente livello da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- nessuna assunzione di dipendenti licenziati nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro in correlazione con quello che assume;
- deve esserci sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.
Cumulabilità e sanzioni
L’incentivo è cumulabile con le agevolazioni previste per le assunzioni effettuate nelle regioni del Sud Italia, di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero di soggetti con almeno 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo Io Lavoro, ma non è cumulabile con altri regimi agevolati né con altri incentivi all’occupazione di natura economica ovvero contributiva.
E’ tenuto alla restituzione dell’incentivo (più sanzioni civili) il datore di lavoro che licenzia il lavoratore percettore di RdC entro 36 mesi dall’assunzione, a meno che non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
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