L’assunzione del lavoratore avviene nel momento in cui s’instaura un rapporto di lavoro definito da un contratto in forma scritta ai fini della prova (eccezion fatta per i rapporti a tempo determinato di durata non superiore a 12 giorni). Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 608 del 28 novembre 1996, i datori di lavoro potevano assumere solo coloro che risultavano iscritti nelle liste di collocamento, presentando richiesta presso l’ufficio del lavoro competente del territorio. Successivamente, invece, è stata introdotta l’assunzione diretta.
Cos’è l’assunzione diretta
Con la nuova norma, i datori di lavoro possono assumere direttamente tutti i lavoratori per qualsiasi lavoro e a prescindere dal contratto che può essere a tempo indeterminato, determinato, part-time, contratto di formazione e lavoro, ecc. Costituisce un’eccezione l’assunzione obbligatoria tramite concorso, dove previsto per gli enti pubblici economici.
Tuttavia, per procedere all’assunzione diretta di un lavoratore, il datore di lavoro deve inoltrare una comunicazione ai centri per l’impiego competenti del territorio. In essa devono essere indicate le date di assunzione e di scadenza del rapporto, salvo che non si tratti di un contratto a tempo determinato, i dati anagrafici del lavoratore, la qualifica professionale, il tipo di contratto e il trattamento economico e normativo.
Si sottolinea che la comunicazione deve essere inoltrata anche in caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o stage aziendale, nonché nel caso in cui si tratti di socio lavoratore di cooperativa.
Inoltre, all’atto di assunzione, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici devono consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta che include i dati di registrazione effettuata nei libri matricola, la comunicazione inerente le condizioni di lavoro applicate.
Le informazioni che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
Come previsto dalla legge, il datore di lavoro privato o pubblico che sia, è obbligato a dare determinate informazioni al lavoratore che intende assumere.
L’identità delle parti; il luogo in cui si svolge il lavoro, ma in mancanza di uno fisso o comunque prevalente deve essere indicato che il lavoratore opera in diversi luoghi, la sede o il domicilio di quest’ultimo. La data che indica l’avvio del rapporto lavorativo, precisando se il contratto è a tempo indeterminato oppure determinato. Se è prevista, occorre indicare la durata del periodo di prova.
E’ necessario descrivere l’inquadramento nell’organico, il livello e la qualifica assegnata al lavoratore, le caratteristiche del lavoro. Deve essere fornito l’ammontare della retribuzione con i relativi elementi costitutivi e il periodo di pagamento. La durata delle ferie pagate che costituiscono un diritto del lavoratore, la loro modalità di assegnazione e la fruizione delle stesse. Ovviamente, non può mancare l’indicazione dell’orario di lavoro e i termini di preavviso in caso di recesso dal contratto inerente.
Non è da escludere la possibilità che quanto concerne il periodo di prova, le ferie, la retribuzione e l’orario di lavoro, nonché il preavviso di recesso, ci si richiami esplicitamente alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore. Altresì, è possibile che il datore di lavoro stabilisca la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro in accordo con il lavoratore. Questi accordi devono essere registrati nel libro matricola in uso.