E’ possibile lavorare durante la Cassa integrazione? La riposta è “sì”. E’ pur vero, che ciò è limitato ad alcune tipologie di contratto, che ci sono degli obblighi da rispettare sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, ma anche delle agevolazioni in alcuni casi.
La crisi economica e del mondo lavoro dovuta al persistere dell’emergenza Covid ha costretto il governo a fare ricorso a vari ammortizzatori sociali per sostenere le imprese e aiutare i lavoratori coinvolti. Inoltre è stata concessa la possibilità a quest’ultimi di poter svolgere contemporaneamente e in modo temporaneo altre attività senza perdere i benefici di cui usufruisce.
La predetta facoltà consente ai soggetti sospesi dal lavoro di essere utilizzati in attività produttive, agevolando la rioccupazione e permettendo di integrare il proprio reddito. Ma consente anche all’Inps di risparmiare risorse in quanto vengono sospese o ridotte le varie misure di sostegno.
Assunzione durante cassa integrazione: comunicazioni obbligatorie
Come già anticipato, la rioccupazione non sempre è compatibile con la fruizione della cassa integrazione, in quanto il cumulo tra reddito lavorativo e beneficio derivante dall’ammortizzatore sociale è previsto solo in alcuni casi.
La circolare n. 130/2010 dell’Inps stabilisce quando ricorre l’incompatibilità tra prestazione lavorativa e trattamento assistenziale e quando, invece, è consentito il cumulo totale o parziale tra reddito da lavoro e ammortizzatore.
Per prima cosa, il lavoratore è obbligato a comunicare preventivamente al datore di lavoro dello svolgimento della nuova attività, ma non all’Inps, nei casi in cui vige l’obbligo di comunicazione al Centro dell’Impiego (rapporti di lavoro subordinato, a progetto, associazione in partecipazione ecc.). Invece, l’obbligo di comunicazione all’Inps ricorre nel caso di prestazioni di lavoro autonomo non accessorio. Il datore di lavoro, invece, è obbligato ad effettuare la comunicazione alla sede Inps competente del territorio, relativamente all’assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali.
Compatibilità e cumulabilità Cig con contratto a tempo indeterminato
Lo svolgimento di un’attività con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro non è consentita ai percettori di Cig ordinaria, straordinaria e in deroga, in quanto non compatibile e non cumulabile (eccezion fatta per il personale, anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie). La conseguenza è la risoluzione del rapporto precedente e la perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale.
Invece, è compatibile e cumulabile con Cig ordinaria, straordinaria e in deroga il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato part-time. La compatibilità sussiste per quanto concerne l’orario di lavoro, la cumulabilità sussiste in caso di reddito percepito da una nuova attività compatibile e non sovrapponibile in termini temporali a quello in essere. Fermo restando il rispetto del limite massimo di ore lavorate settimanali. Per esempio è perfettamente compatibile e cumulabile l’integrazione salariale per un rapporto di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con un rapporto di lavoro a tempo parziale di 8 ore da svolgere nella giornata di sabato.
Quest’ipotesi ricorre anche nel caso in cui i due contratti lavorativi siano a tempo parziale, con l’orario quotidiano ridotto e con la prestazione a orario pieno in più occasioni in periodi prestabiliti. Ma anche quando il contratto di lavoro subordinato full e part-time, sempre che le due attività siano compatibili nel rispetto della soglia massima settimanale di lavoro.
Se l’orario lavorativo si sovrappone si realizza una parziale cumulabilità, nel caso il reddito da lavoro part-time è inferiore all’integrazione complessiva del salario. In questo caso al beneficiario è dovuta una quota di integrazione a concorrenza del totale della stessa. Ricorrendo questa ipotesi il lavoratore dovrà comunicare all’Inps l’importo delle retribuzioni percepite con il contratto a tempo parziale per calcolare l’eventuale differenza di Cig da corrispondere.
Agevolazioni per assunzione lavoratori in Cig
La legge prevede agevolazioni per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, ma non per quella ordinaria o in deroga. Tuttavia, tali benefici contributivi sussistono solo in caso di assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per cui il lavoratore perde il diritto alla Cig nel momento in cui viene assunto. Per beneficiare delle agevolazioni sono necessarie determinate condizioni.
Lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi
I datori di lavoro (cooperative di produzione e lavoro incluse) che assumono a tempo pieno e indeterminato (o associano) lavoratori che abbiano beneficiato del trattamento Cigs per almeno 3 mesi e che ne usufruiscano al momento dell’assunzione, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi (stavolta continuativi) dall’intervento, hanno diritto ai seguenti benefici:
- Per ciascuna mensilità di retribuzione riconosciuta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Il predetto contributo spetta per nove mesi (ventuno per il lavoratore over 50 ed ulteriormente a 33 se il lavoratore ultracinquantenne risiede nel Sud Italia o in circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l’azienda opera nei suddetti territori);
- alla riduzione per 12 mesi della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende con piu` di 9 dipendenti, ferma restando la contribuzione in misura normale a carico del lavoratore.
Lavoratori in Cigs da almeno 24 mesi
Le aziende che assumono a tempo indeterminato pieno o part-time lavoratori sospesi in Cigs da almeno due anni hanno diritto per un periodo di 36 mesi:
- al versamento del 50% dei contributi a loro carico se operanti in aree del Centro-Nord
- all’esonero totale dal pagamento contributivo, siano essi operanti nell’Italia Meridionale, sia che si tratti di artigiani.
Se sei interessato: