Sempre più spesso, in ambito lavorativo si sente parlare della cessione dei diritti d’autore, una tipologia di contratto con cui l’autore, in cambio di un compenso economico pattuito in precedenza, cede la titolarità e i diritti di sfruttamento, dunque anche i proventi, di una sua opera. In altre parole, si tratta di una forma di collaborazione, in cui l’autore si impegna ad eseguire un’opera grazie al proprio ingegno, ma senza imposizione di orari di lavoro, né tanto meno di una sede prestabilita. La firma di un contratto di cessione dei diritti d’autore, fa rinunciare alla “paternità” dell’opera e agli eventuali proventi che deriverebbero dal suo utilizzo, facendoli passare al committente.
Il contratto di cessione dei diritti d’autore non implica, di per sé, l’apertura obbligatoria della Partita IVA. Nella generalità dei casi, infatti, il prestatore può svolgere l’attività di scrittura, disegno, composizione e molto altro, in qualsiasi forma, senza che questa sia soggetta ai limiti che sussistono, invece, per le prestazioni occasionali. L’utilizzo delle prestazioni occasionali è consentito solo per collaborazioni di breve durata – massimo 30 giorni per anno solare per ciascun committente – e non ripetute nel tempo. I lavoratori che non sono titolari di partita Iva, sovente, vengono ingaggiati, laddove i compensi non superino i 5.000,00 € annui, per prestazioni d’opera occasionali.
Diritti d’autore e ritenuta d’acconto
La ritenuta d’acconto, ormai entrato nel gergo comune come sinonimo della collaborazione occasionale, è una trattenuta che viene operata dal datore di lavoro nei confronti di un collaboratore o fornitore. Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, la ritenuta si applica sui seguenti redditi: per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi, agli utili spettanti in qualità di promotori o soci fondatori di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l, alla cessione di diritti d’autore, ai diritti per opere d’ingegno ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Con la ritenuta d’acconto, una parte del compenso non viene pagato al collaboratore ma direttamente allo Stato come acconto sull’IRPEF da pagare in relazione a quel reddito da parte del collaboratore stesso. In altre parole, si tratta di una trattenuta che il datore di lavoro opera nei confronti di dipendenti e collaboratori. Se il versamento all’Erario viene effettuato materialmente dal sostituto d’imposta, a pagare è il lavoratore, dipendente o professionista.
Le aliquote della ritenuta d’acconto sono di differenti percentuali di solito sono del 20% o del 30%. Ecco una sintesi delle aliquote delle ritenute d’acconto, in base al tipo di reddito:
Tipo di reddito | Aliquota | Base imponibile |
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 20% | 100% |
Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 20% | 100% |
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 20% | 100% |
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 20% | 100% |
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 30% | 100% |
Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti | 30% | 100% |
ll versamento della ritenuta d’acconto tramite modello F24 (per il pagamento si utilizzano i codici tributo identificativi del tipo di reddito corrisposto, reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate), va fatto dal sostituto d’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento. Se il 16 è sabato o festivo, il versamento è posticipato al primo giorno successivo utile. Fa eccezione il mese di agosto in cui, in genere, la scadenza per il versamento della ritenuta è fissato al giorno 20.
Quando lavorare con ritenuta d’acconto
Lavorare mediante la collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto conviene solo quando, non si prevede di poter ottenere altre collaborazioni nel medio termine con lo stesso committente o con altri committenti dello stesso settore, o più in generale, quando si ha una sola e breve collaborazione con un soggetto. Di contro, se il lavoratore ritiene di avere una professionalità in uno specifico settore e poter operare su più collaborazioni, sarà preferibile aprire una partita Iva.
Dettagli ritenuta d’acconto per i redattori, senza limite dei 5000 euro
Rispetto alla ritenuta d’acconto per la cessione dei diritti d’autore normale ovvero quella riferita a titolo d’esempio, per un autore di un libro o di un brano musicale, per quando riguarda i redattori per articoli giornalistici o per articoli da inserire in un blog, si applica una tassazione differente e inoltre, non è previsto il limite della soglia dei 5000 euro annui prevista per il lavoro occasionale con ritenuta d’acconto. Il trattamento fiscale per i contratti del diritto d’autore ove l’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno dell’autore non è immediatamente riconducibile alla prestazione lavorativa, prevede che alla somma spettante all’autore, venga assoggetta una ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile, che viene elevata al 30% nel caso di soggetto non residente in Italia.
Per quanto riguarda la base imponibile, su cui si applica l’imposizione fiscale, sono previste le seguenti regole:
- per autori con meno di 35 anni, la base imponibile (a cui si applica l’aliquota IRPEF) è pari al 60% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 40%);
- per autori con età pari o superiore ai 35 anni, la base imponibile è pari al 75% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 25%).