La pensione contributiva è una prestazione previdenziale, il cui assegno mensile è calcolato con il sistema contributivo. Solitamente, l’importo riconosciuto al beneficiario è nettamente minore a quello che percepirebbe se il calcolo avvenisse tramite il sistema retributivo. Il lavoratore, vuoi per anzianità di servizio, vuoi per carriera, ha ricevuto retribuzioni crescenti o comunque non decrescenti.
Pertanto, poiché nella determinazione dell’assegno pensionistico contributivo si fa fede esclusivamente ai contributi versati nell’arco della propria vita lavorativa, a parità di anni lavorativi e reddito conseguito, la pensione contributiva è sempre inferiore alla pensione retributiva.
Il sistema contributivo riguarda tutti i soggetti che hanno cominciato a versare i contributi obbligatori a partire dal 1° gennaio 1996.
Esistono tre tipi di pensioni contributive: pensione di vecchiaia contributivi puri; pensione anticipata contributiva; pensione di vecchiaia con cinque anni di contributi. Ma entriamo nel dettaglio.
Pensione di vecchiaia 67 contributivi puri
Sono “contributivi puri” quei lavoratori il cui primo versamento contributivo sia successivo alla Riforma delle pensioni Dini, quindi, si fa riferimento alla data del 1° gennaio 1996. I requisiti d’età e di contribuzione non sono sufficienti, infatti, ne va preso in considerazione un altro. Ovvero, aver maturato una pensione di importo superiore a 1,5 volte l’assegno sociale. Con riferimento al 2021, l’importo è pari a 690,42 euro.
Nel caso in cui il terzo requisito venga a mancare, il lavoratore non acquisisce il diritto a ottenere la pensione. Quindi, il trattamento pensionistico sarà riconosciuto solo al compimento del 71° anno d’età, in questo caso, si parla di pensione di vecchiaia contributiva.
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Pensione anticipata contributiva
Tornando a fare riferimento ai “contributivi puri”, esiste una particolarità che prevede un’altra opzione: la pensione anticipata contributiva. Oltre a poter ottenere la pensione al raggiungimento dell’anzianità contributiva dei 42 anni e 10 mesi, che diventa 41 nni e 10 mesi per le donne, i lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1996 possono ottenere il trattamento pensionistico anticipato al compimento del 64° anno d’età (requisito che va sempre adeguato alla speranza di vita).
Tuttavia, ci sono altre due condizioni da soddisfare per accedere alla pensione che decorre subito, senza finestra. Aver maturato almeno 20 anni di contribuzione effettivamente accreditata. Con questa definizione s’intende che ai fini del computo sono considerati validi: i soli contributi obbligatori, volontari o da riscatto. Sono esclusi i contributi accreditati figurativamente per disoccupazione, malattia e/o prestazioni equivalenti.
Inoltre, aver maturato un assegno mensile pensionistico non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale (460,28 euro). Quindi, 1.288,78 euro per il 2021.
Pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi
I lavoratori che non hanno versato i contributi antecedentemente il 1° gennaio 1996, hanno la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con cinque anni di contribuzione. Il requisito anagrafico necessario richiesto è pari a 71 anni (anche per il 2021/2022). Successivamente, esso viene incrementato di tre mesi per ogni biennio, sempre in adeguamento dell’aspettativa di vita.
Per accedere a questo trattamento pensionistico, non è previsto un importo minimo dell’assegno mensile, diversamente dalla pensione di vecchiaia ordinaria e dalla pensione anticipata contributiva.
I lavoratori soggetti a un calcolo dell’assegno di pensione effettuato con il sistema retributivo o misto (chi possiede contributi accreditati prima del 31 dicembre 1995), può usufruire del calcolo integralmente contributivo, quindi aver accesso alla pensione di vecchiaia contributiva, avvalendosi del computo presso la gestione separata. Tuttavia, è necessario rispondere ai seguenti requisiti:
- essere iscritto alla gestione separata con il versamento di almeno di un mese di contributi;
- avere meno di 18 anni di contribuzione versata o accreditata prima del 1° gennaio 1996;
- avere almeno 5 anni di contributi versati o accreditati dal 1° gennaio 1996;
- possedere almeno 15 anni di contributi complessivi.
Pensione di vecchiaia con 5 anni di contribuzione con il cumulo
La pensione di vecchiaia con cinque anni di contributi, può essere ottenuta anche tramite un cumulo di versamenti che risale al 1997. Esso è riservato a quei lavoratori che non sono in possesso di contribuzione accreditata entro il 31 dicembre 1995, o a coloro che hanno scelto il calcolo contributivo della pensione, e permette di raggiungere non solo la pensione di vecchiaia ordinaria, ma anche la pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi.
I lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, per conseguire la pensione di vecchiaia con cinque anni di contributi devono risultare iscritti ad almeno due gestioni tra le seguenti:
- assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (Ago);
- forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata.
Rientrano tra i beneficiari del “vecchio cumulo”, anche i lavoratori che in una o più delle stesse gestioni, abbiano versati contributi anche prima del 31 dicembre 1995, sempre che abbiano optato per il sistema di calcolo integralmente contributivo.
Eventuali periodi accreditati presso le gestioni previdenziali dei liberi professionisti possono essere cumulati con i contributi posseduti presso le gestioni Inps, purché anche per questi contributi sia stato scelto il calcolo interamente contributivo.
In ogni caso, i contributi accreditati nelle casse professionali possono essere considerati esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della pensione in cumulo.
Infine, non è possibile utilizzare il cumulo se si risulta già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.