La Mediazione civile e commerciale permette di evitare alti costi e spreco di tempo per risolvere una controversia. Una strada alternativa al tribunale, ma molto più veloce e conveniente. Ecco come funziona.
Mediazione civile e commerciale: cosa dice la normativa?
La mediazione civile e commerciale è l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere delle parti nella ricerca di un accordo amichevole, per la risoluzione di una controversia. Il d.lgs 4 marzo 2010 n.28, in attuazione della legge delega 69/2009 ha introdotto la mediazione civile e commerciale.
Una serie di incontri dinanzi gli organismi di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia, con lo scopo di chiudere in maniera tombale una discordia tra parti. Il decreto ha previsto la mediazione obbligatoria, volontaria, delegata dal giudice e concordata. Inoltre, la controversia deve ricadere all’interno dei diritti disponibili, in altre parole le parti devono disporre dei diritti in merito. Mentre se i diritti in oggetto, fossero indisponibili, in quel caso vi è l’obbligo di ottenere una sentenza del giudice. Tra gli indisponibili rientrano i diritti: della personalità, al nome, alla riservatezza o all’immagine. Infine, si può dire che si tratta di diritti inalienabili.
Mediazione civile e commerciale: tutte le tipologie
La mediazione volontaria si ha quando le parti, anche società, decidono liberamente di rivolgersi ad un terzo (mediatore) per risolvere la lite. Tuttavia, solo nel caso di questo tipo di mediazione, la presenza degli avvocati è facoltativa. Nella mediazione obbligatoria, le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, a tentare un accordo dinnanzi al mediatore. I campi di interesse dall’obbligatoria sono:
- locazione;
- condominio;
- divisioni;
- successioni ereditarie;
- contratti assicurativi, finanziari e bancari;
- comodato;
- patti di famiglia;
- affitto di aziende;
- responsabilità medica e sanitaria;
La mediazione è delegata, quando le parti sono invitate ad entrare in mediazione, prima della sentenza da parte del giudice. Questo rappresenta un forte aiuto alla giustizia, sempre molto intasata da pratiche su cui sentenziare. La mediazione è concordata nell’ipotesi in cui un contratto preveda una clausola di mediazione o conciliazione con cui le parti si impegnano, nel caso dovesse al riguardo sorgere una controversia, ad esperire procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice.
L’iter di mediazione dall’istanza
La domanda di mediazione viene presentata presso un Organismo, e viene chiamata istanza. L’istanza prevede al suo interno le parti (istante e chiamata), l’oggetto, e la regione della pretesa. Infatti, spesso viene proprio chiarito nell’oggetto un breve riassunto della controversia. Comunque sia, è importante il concetto della competenza territoriale dell’organismo. La parte istante deve depositare la domanda presso la sede principale, o secondaria, di un organismo iscritto nel registro ministeriale degli organismi di mediazione.
E’ cura dell’organismo provvedere alla convocazione di tutte le parti. Inoltre, è anche compito suo nomina il mediatore. Non è nè un giudice, né un arbitro, ma un facilitatore del dialogo tra le parti coinvolte. Fissata la data stabilita per la mediazione, si dà avvio al primo incontro: l’incontro programmatico.
Il primo incontro tra le parti
Il mediatore deve controllare la regolarità della comunicazione, le parti presenti e gli avvocati che devono essere presenti in quella obbligatoria. A questo punto il mediatore spiega “le regole del gioco“, cioè che il dialogo deve essere la linea di condotta della trattativa. Le parti possono presentarsi, ma non voler proseguire, oppure anche rinviare quell’incontro. Ma quello che invece è auspicabile è trovare l’accordo.
Ciò vuol dire che si è conclusa e si verbalizzerà quanto accaduto. L’accordo non è altro che un atto esecutivo tra le parti. In altre parole, si è evitato di procedere in giudizio, risparmiando tempo e denaro. Invece, se alla chiusura del primo incontro, manca l’accordo il mediatore dà atto che la mediazione ha avuto un esito negativo. Però le parti possono anche decidere di inviare l’incontro e dare la possibilità al mediatore di fare una proposta. A volte questo tempo serve anche a metabolizzare cosa realmente si vuol fare.
Mediazione civile e commerciale: la proposta
Attraverso la proposta di dà la possibilità al mediatore di trovare un accordo. Un accordo che tenga in considerazione di tutti gli effetti e i voleri espressi dagli aventi diritto. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. A loro volta, le parti fanno pervenire al mediatore per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. Se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, viene redatto il relativo verbale. Se invece le parti rifiutano la proposta o non la accettano la proposta nel termine, il mediatore è tenuto a redigere il verbale di mancata conciliazione.
Ma tutto deve essere fatto sotto la sguardo attento degli avvocati. Sono loro che verificano che l’accordo rispetti tutte norme e sia appunto possibile. Spesso nel caso di immobili, come l’usucapione, c’è bisogno che all’accordo consegua l’intervento del Notaio. Ma anche in fase di mediazione, se ci sono dubbi, è possibile richiedere sempre e comunque l’intervento di un professionista. Lo scopo è quello di risolvere in maniera collaborativa il problema, senza commettere errori.
I vantaggi della mediazione
La mediazione rispetto ad un normale causa presenta molti vantaggi. Il primo riguarda proprio il fattore tempo. In una società in cui non c’è tempo per fare nulla, il tempo è davvero una risorsa. La mediazione su questo è formidabile. Infatti, secondo l’art 6 del decreto 28/2010 la durata del procedimento è di soli tre mesi. Le parti inoltre hanno la possibilità di esprimersi e di dialogare liberamente. Un altro vantaggio è rappresentato dai costi bassi da affrontare.
Questo perché tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione son esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa o tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite del valore di 50 mila euro. Non solo, ma avviare una pratica di mediazione, presso un organismo di mediazione, costa solo 40 euro+ Iva, fino al limite di 250 mila euro. E cosa incredibile, queste spese sostenute sono credito di imposta fino a 500 euro. E’ proprio così mediare dà la possibilità di risparmiare tempo, soldi e magari recuperare, anche attraverso il dialogo, dei rapporti seppellendo definitivamente l’ascia di guerra.