Lavoro dopo la pensione: cosa succede all’assegno previdenziale?

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Molti si chiedono quale sarà la propria fine, il proprio epilogo, sul piano lavorativo e come andrà a confluire sulla pensione. Dunque scopriamo un poco, insieme, cosa succede all’assegno previdenziale nel cumulo dei redditi in caso in cui il pensionato non volesse starsene con le mani in mano a godersi la pensione, ma volesse proseguire a mantenersi in attività, nonostante l’assegno previdenziale.

E’ possibile riprendere la propria attività, durante la pensione?

Una delle curiosità più frequenti del contribuente è legata alla possibilità di proseguire la propria attività, anche dopo aver ottenuto la pensione. La risposta è sì, non è precluso ad un pensionato proseguire di lavorare, ma con dovute limitazioni e precisazioni. E va detto che come previsto dalla normativa in materia che, il decreto legge 112/2008,  ha sancito la totale cumulabilità con i redditi da lavoro di tutte le pensioni di anzianità, di vecchiaia o anticipate. Insomma, sarà possibile cumulare la pensione col proprio reddito senza problemi. Ma, fatta questa premessa, va detto che ci saranno alcune situazioni da tenere conto.

Requisiti per il cumulo dei redditi o per la pensione anticipata. Quali sono?

Come detto, poco sopra, la legge prevede la cumulabilità del reddito e delle pensioni di vecchiaia, di anzianità o quelle anticipate. Ci sono tuttavia delle specifiche condizioni per far sì che i requisiti siano validi. Andiamo a vederne alcune nella seguente lista valide solo e soltanto per le pensioni liquidate con il sistema contributivo puro (o con contributi versati a partire dal 1996 o con computo in Gestione Separata(:

  • Conseguire almeno 60 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini;
  • Ottenere almeno 40 anni di contribuzione;
  • Aver ottenuto almeno 35 anni di contribuzione e conseguito 61 anni di età anagrafica.

Detto ciò, si può tranquillamente dire che le pensioni di vecchiaia e quelle anticipate sono cumulabili con i redditi di lavoro, all’interno del sistema di contribuzione. Molti ancora però si pongono il quesito su come possa funzionare l’accumulo di reddito sulle pensioni di invalidità. Andiamo a scoprire il seguente caso.

Cumulo dei redditi e pensione di invalidità

Come nel caso precedente, anche per le pensioni di invalidità non ci sono impedimenti per cumulare reddito. Tuttavia, in questo caso si potrebbero subire tagli all’assegno di invalidità, qualora il reddito complessivo superi alcune soglie:

  • Tagli in una misura pari al 25% se il reddito conseguito supera di 4 volte il trattamento minimo INPS vigente;
  • Tagli in una misura pari al 50% invece, qualora il reddito conseguito supera di 5 volte il trattamento minimo INPS vigente.

Nel caso in cui il suddetto assegno di invalidità sia superiore al trattamento minimo INPS (cioè di 515 euro al mese, per un totale di 13 mensilità), l’assegno potrebbe subire un ulteriore taglio, nel caso in cui l’anzianità contributiva sulla base della quale è calcolato sia inferiore ai 40 anni.

  • In particolare se la trattenuta è pari al 50% della quota che supera il trattamento minimo nel caso di reddito da lavoro subordinato ed è essa effettuata direttamente sulla retribuzione a cura del datore o, in alternativa, sugli arretrati di pensione in caso di liquidazione tardiva;
  • Se la trattenuta è pari al 30% della quota che supera il trattamento minimo nel caso di redditi provenienti da lavoro autonomo ed è effettuata direttamente dall’ente previdenziale previa comunicazione dei redditi annui percepiti.

Cumulo dei redditi e pensione di inabilità e reversibilità

C’è in ultimo, ma non ultima, la questione riguardante il cumulo dei redditi con il percepimento delle pensioni di inabilità e quella di reversibilità. Nel primo caso, ovvero, quello relativo alla pensione di inabilità non può esserci cumulo di reddito. Per quanto, il ricevente è inabile al lavoro, quindi non può percepire alcun compenso da prestazione, con conseguente la cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a particolari mestieri e/o professioni che richiedano l’iscrizione ai fini dello svolgimento della professione stessa.

reddito e reversibilità

Nel caso in cui percepiate, dunque una pensione di reversibilità, la cumulabilità tra l’assegno pensionistico ed ipotetici redditi lavorativi è possibile, ma solo parzialmente. Sono previste, di fatto, decurtazioni nei seguenti casi:

  • Si ridurrà del 25% l’importo della pensione, nel caso in cui il reddito del lavoro del superstite che “riversa la pensione” sia compreso tra 3 e 4 volte l’importo del trattamento minimo INPS; in questo caso,
  • Del 40% in meno, qualora superi 4 volte il trattamento minimo INPS;
  • E subirà un taglio del 50% se superi 5 volte il trattamento minimo INPS;

Si precisa, però che non si applicherà decurtazione nel caso in cui più persone siano contitolari della pensione di reversibilità all’interno dello stesso nucleo familiare e, tra loro, risultino anche minori, studenti entro i limiti di età previsti dalle legge o persone inabili, anche se maggiorenni.

Cumulo dei redditi con opzione donna e quota 100

Gli ultimi due casi di questo corposo elenco, di cui ci andiamo ad occupare, per il cumulo dei redditi, è legato alla pensione con opzione donna e alla quota 100. Nel primo caso, va detto che la pensione maturata con opzione donna può essere considerata pienamente cumulabile con altri redditi da lavoro. Sebbene il sistema di opzione donna preveda un intero ricalcolo dell’assegno con il metodo contributivo. Troviamo invece una sostanziosa eccezione a quanto visto finora, con la quota 100.

Quota 100 e cumulo del reddito, cosa cambia?

Come detto, una particolare eccezione a molto di quanto elencato finora avviene con il pensionamento anticipato con Quota 100 (ovvero ai 62 anni di età con 38 anni di contributi). In questo caso viene reintrodotto, per legge, il divieto di cumulo reddito nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione e il raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia. L’ottenimento di eventuali redditi da lavoro porterà dunque alla sospensione (per tale periodo) all’assegno di pensione, tranne in un caso. Ovvero, sarà possibile fare cumulo con quota 100 per redditi da lavoro autonomo occasionale che non superino complessivamente i 5.000 euro lordi l’anno.

Questo è quanto, dunque sulla questione redditi e cumulo nel caso voi foste pensionati ancora arzilli e dinamici con volontà di lavorare.

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Appassionato di scrittura, ho collaborato per diverse testate online tra le quali ricordiamo BlastingNews.com e NotizieOra.it. Ama cinema e scrittura, fin dalla tenera età, studia recitazione e consegue una formazione attoriale nei teatri off partenopei.