Oggi andiamo a scoprire tutto il necessario che c’è da sapere sulla marca da bollo, sulle sanzioni possibili e sul come applicare l’imposta di bollo su fatture e fatture elettroniche.
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Partiamo col far presente, per coloro che non fossero al corrente, del fatto che l’imposta di Bollo si applica, con un costo di 2 Euro esclusivamente alle fatture, siano esse cartacee che elettroniche, emesse senza addebito di IVA. Il bollo si applica quando la fattura abbia un importo superiore a 77,47 euro. Tuttavia, per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare il pagamento andrà effettuato entro, e non oltre, l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Imposta di bollo, al tempo del Covid-19
In seguito alle disposizioni contenute nell’articolo 26 del D.L. 23/2020, meglio noto come Decreto Liquidità, sono state tuttavia introdotte delle modifiche per quanto riguarda i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In particolare, è disposta la facoltà di spostare alla successiva scadenza trimestrale i versamenti che non superano l’importo di 250 euro, facendo riferimento ai primi due trimestri dell’anno d’imposta 2020, mantenendo quindi invariati i termini di versamento riguardanti il terzo ed al quarto trimestre che dovranno essere versate alle scadenze ordinarie.
Imposta di bollo sulle prestazioni sanitarie
Nel caso di fatture relative a prestazioni sanitarie è stato, invece esplicato che l’imposta di bollo, pari sempre al valore di 2 Euro, va assolta su ogni fattura medica (ovviamente nel caso in cui la stessa sia esente da Iva con un importo superiore ad €. 77,47. Inoltre, il medico sarà il soggetto tenuto all’applicazione del contrassegno, poiché egli emette il documento fiscale. E’ facoltà del prestatore (medico), di addebitare l’importo dell’imposta di bollo (pari ad euro 2) al paziente. In fine, il paziente, così come il medico, ovvero il prestatore, ai fini fiscali sono paritariamente responsabili per l’eventuale mancata applicazione dell’imposta di bollo.
Ma cosa accade, quindi se il medico non mette il bollo sulla fattura?
Nel momento in cui il medico, quindi il prestatore, abbia emesso fattura, senza apporre l’apposito bollo, il cliente, ovvero il paziente, dovrà presentare entro 15 giorni, all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate la fattura medesima per la regolarizzazione, facendosi carico dell’imposta di bollo, senza però incorrere in sanzioni o aggiunte di pagamento. Sarà poi l’Ufficio a richiedere sanzioni ed interessi al medico inadempiente. Se ciò non dovesse accadere, sia prestatore che cliente sono ritenuti equamente responsabili per l’imposta di bollo, sanzioni e interessi in merito.
Fattura inviata tramite e-mail: come apporre imposta da bollo?
Nel tempo del Covid è sempre più usanza (e buona abitudine) evitare di affollare lo studio medico o, in generale gli uffici affollati. E, sempre più spesso, anche le fatture vengono inviate tramite messaggistica elettronica, previa e-mail, o in messaggistica come whatsapp. Nei casi in cui la fattura venisse inviata per mezzo elettronico, quindi occorre che la marca da bollo pari ad euro 2 sia materialmente applicata sulla fattura in possesso dell’emittente (quindi, stampando apposita fattura). Inoltre, sulla copia inviata al cliente via mail dovrà essere indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta sull’originale”, riportando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.
Come avviene il pagamento dell’imposta di bollo?
In ultimo, ma non ultimo andiamo a scoprire come avviene il pagamento dell’imposta di bollo. Il suddetto pagamento potrà avvenire attraverso le seguenti modalità, qualora avviene attraverso contrassegno, pagando all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate o presso altri Uffici autorizzati, oppure con versamento su conto corrente postale.
Pagamento dell’imposta di bollo per assolvimento virtuale
La suddetta imposta potrà essere pagata anche previa assolvimento virtuale, dopo aver ottenuto autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate. Attraverso questa modalità, sui documenti che sono soggetti ad imposta non sarà più apposta la marca da bollo, bensì la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo“, con, rilasciato dalle Entrate, il numero di autorizzazione. In tal caso l’imposta di bollo dovuta sarà poi versata bimestralmente, seguendo un piano di liquidazione calcolato dall’Agenzia delle Entrate. Il saldo dovuto sarà determinato per il singolo anno solare e verrà effettuato tramite la presentazione, nel gennaio del seguente anno.