Le Cooperative sono delle società aventi scopo mutualistico. Ecco tutte le caratteristiche di queste società che le differenziano da tutte le altre.
Cooperative: cosa vuol dire scopo mutualistico
Per scopo mutualistico si intende offrire ai soci la possibilità di acquisire beni o servizi,oppure occasioni di lavoro, a condizioni più favorevoli di quelle che i soci otterrebbero sul mercato. Ciò vuol dire che le società non si propongono con scopo di lucro, ma piuttosto a realizzare obiettivi nell’interesse dei soci. Quando le cooperative svolgono attività anche con gli estranei, possono far pagare anche ai soci il prezzo pieno di mercato, salvo restituire la differenza tra il prezzo da essi pagato ed il prezzo di costo. Le somme rimborsate non sono utili, ma ristori che nulla hanno a che fare con il loro apporto o quote di cooperativa. Le cooperative sono gestite dall’articolo 1511 del Codice Civile.
Cooperative: tutte le varie tipologie
Come nel caso delle società sia di persone che di capitali, esistono di diverse tipologie di Cooperative. Infatti, esistono le cooperative:
- di produzione e lavoro, nelle quali i lavoratori si uniscono e si gestiscono per la produzione di beni e servizi, trovando talvolta lavoro per i soci;
- edilizie con lo scopo di costruire case da destinare ad alloggi per i proprio membri;
- consumo, nella quali più consumatori si uniscono per acquistare all’ingrosso merci e rivenderle ai soci;
- agricole, che operano per la conservazione trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- credito, che raccolgono capitali da prestare ai soci a condizioni più favorevoli rispetto al libero mercato;
- assicuratrici, il cui oggetto è quello di svolgere un’attività assicuratrice nei confronti dei soci.
Come si costituisce una cooperativa?
La costituzione di una cooperativa ha un iter ben definito da seguire. Come prima cosa occorre avere il numero di soci pronti a costituirla: 3 per le piccole e 9 per le grandi cooperative. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro. Inoltre, ai soci non è concesso il possesso di quote non superiore a 100 mila euro. Ma è anche vero che occorrono 50 cos per le cooperative di consumi, 15 per quelle di produzione e lavoro.
Tuttavia, le cooperative devono iscriversi nell’apposito registro della provincia nella quale è posta la loro sede. Ma anche nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro. Oltre a ciò, esiste anche un’attività di vigilanza su questo tipo di società. Infatti, a volte il bilancio deve essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione dei conti. Questo dipende dal volume di affari, dal fatturato o dal possesso di partecipazione in società per azioni.
La differenza responsabilità: due casi differenti
Sotto il profilo giuridico le cooperative hanno personalità giuridica. Ma in merito alla responsabilità, ne esistono di due tipi. Nelle cooperative a responsabilità illimitata risponde la società con il suo patrimonio, ma quando vi è uno stato di insolvenza, come il fallimento, allora i debiti sociali rispondono un via sussidiaria i soci. Mentre in quelle a responsabilità limitata invece, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio.
Infine, in questo caso le quote possono essere rappresentate da azioni. Per quanto riguarda il capitale sociale, in entrambi i casi è di tipo variabile. Questo vuol dire che il capitale sociale non ha un importo obbligatorio. Ma che di conseguenza può aumentare o diminuire in base all’ingresso o all’uscita delle persone.
Come si diventa soci della cooperativa?
L’ammissione dei nuovi soci viene deliberata dagli amministratori su richiesta degli interessati. Anche se è bene specificare che il diritto di voto, può essere esercitato soltanto da coloro che risultano iscritti nel libro soci almeno da tre mesi. Nelle assemblee ogni socio ha diritto ad un solo voto.
I soci possono anche diventare amministratori. Inoltre, in sede di riparto degli utili si deve destinare almeno il 20% degli utili netti annui alla riserva legale. L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni delle società, purché l’operazione sia fatta nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.
Come si forma il capitale?
Le società cooperative hanno la possibilità di ottenere il capitale di rischio mediante:
- i conferimenti effettuati da soci sovventori;
- l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa.
Oltre ai capitali provenienti dai soci, esiste la figura del socio sovventore. Ai soci sovventori vengono assegnate azioni nominative liberamente trasferibili. In statuto possono anche essere disposte delle condizioni migliori per la ripartizione degli utili e della quota di liquidazione.
Queste azioni però non danno diritto di voto e possono essere al portatore. Infine, le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse anche per finanziare programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento aziendale. In conclusione sono azioni che hanno caratteristiche simili alle azioni di risparmio delle spa quotate in borsa.