Il contratto di prestazione occasionale viene stipulato tra un committente e un lavoratore che si obbliga a effettuare un servizio o un’opera, in cambio di un corrispettivo economico. Il prestatore non è tenuto a seguire le direttive del cliente in quanto a coordinamento, quindi, è libero di pianificare il lavoro a suo piacimento non sussistendo alcun vincolo di subordinazione. La prestazione occasionale è caratterizzata da un’attività lavorativa saltuaria e sporadica esercitata in modo non professionale. Prestazione e lavoro occasionale vengono compiuti senza partita IVA, visto l’assenza di abitualità.
A chi si rivolge
Il contratto di prestazione occasionale è rivolto a diverse categorie di lavoratori: professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti privati, ma anche enti locali e pubbliche amministrazioni, imprese agricole, aziende alberghiere e strutture turistiche, onlus e associazioni che possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso contratti di prestazione occasionale, per attività lavorative sporadiche e saltuarie, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla norma.
I limiti economici
Il prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può ricevere compensi annui complessivi superiori a 5.000 euro. Ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può elargire compensi annui complessivi superiori a 5.000 euro. Per le prestazioni totali rese dal prestatore per lo stesso utilizzatore, il compenso massimo è pari a 2.500 euro. Per i contratti di pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’ammontare può essere uguale o inferiore a 6.666 euro. L’ammontare dei compensi è inteso al netto di contributi, costi di gestione e premi assicurativi.
Il prestatore ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Contratti di prestazione occasionale per le imprese
Nel caso in cui gli utilizzatori siano le imprese, esse devono avere alcune peculiarità: non avere più di cinque dipendenti con un contratto a tempo indeterminato e le amministrazioni pubbliche (solo per l’utilizzo di progetti speciali a favore di categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, tossicodipendenza, detenzione, di fruizione di ammortizzatori sociali, lavori di emergenza legati a eventi naturali improvvisi o calamità, attività di solidarietà, organizzazione di manifestazioni).
Il DL n. 87/2018 convertito con modifiche dalla Legge n. 96/2018 prevede che anche le aziende alberghiere, le strutture turistiche (fino a otto lavoratori) e le aziende agricole (fino a cinque dipendenti) possono essere utilizzatori del contratto di prestazione occasionale. Tuttavia, sussistono ulteriori condizioni per esse, che permettono di fruire della prestazione occasionale. Infatti, l’attività deve svolta da titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; da under 25 (iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, ovvero a un ciclo di studi universitario); da disoccupati, da percettori di prestazioni di sostegno del reddito. Per quanto concerne le aziende agricole, i lavoratori che prestano la loro opera in modo occasionale non devono iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Contratti di prestazione occasionale per i liberi professionisti
L’Agenzia delle Entrate ha posto il divieto ai liberi professionisti iscritti ad albi o ruoli professionali di utilizzare i contratti di prestazione occasionale, in quanto possono operare solo con partita Iva.
Tuttavia, esiste un caso in cui il libero professionista iscritto al proprio ordine professionale può diventare utilizzatore di una prestazione occasionale. Ovvero, quando l’attività oggetto della prestazione occasionale è scollegata dalle attività tipiche del proprio albo professionale. Per esempio, un avvocato che presta occasionalmente la sua opera nell’ambito artistico o un commercialista che compie una prestazione occasionale nell’ambito informatico. Nei casi citati, il professionista deve emettere una ricevuta.
Come funziona il contratto di prestazione occasionale
Per accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono attivare il contratto almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, versando le somme utilizzabili tramite la piattaforma INPS a cui si è registrato preventivamente online o attraverso il contact center. Dopodiché, deve procedere all’invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa, fornendo i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; l’oggetto della prestazione; la durata (indicando date e orari di inizio e fine prestazione) o, per l’imprenditore agricolo, l’azienda alberghiera, la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o l’ente locale, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; il compenso pattuito (minimo 36,00 € al giorno e non inferiore a 9,00 € l’ora, eccezion fatta per i diversi limiti previsti per il settore agricolo) e altre informazioni per la gestione del rapporto.
Al compenso del prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore: il 33% di contributi versati alla Gestione Separata INPS, il 3,5% per l’assicurazione INAIL. Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%.
Limiti e divieti
L’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale non può fruire dell’attività da parte di prestatori con cui abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Non ne possono usufruire imprese edili e similari, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. E’ fatto divieto di utilizzo in ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.
Sanzioni
Se accade che i limiti economici non vengano rispettati (2.500 euro netti annui a favore dell’utilizzatore stesso) o della durata totale della prestazione occasionale (superiore a 280 ore, eccezion fatta per le pubbliche amministrazioni), il contratto di prestazione occasionale si trasforma in un contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno.