Con la Legge di Bilancio 2021, il Superbonus 110% è stato prorogato e, molto probabilmente, grazie al Recovery Plan verrà esteso fino al 2023. Un’opportunità da cogliere al volo per tanti contribuenti interessati a migliorare l’efficienza delle proprie abitazioni, praticamente a costo zero. Come per tutte le detrazioni fiscali, soprattutto per i bonus casa, esistono dei vincoli da rispettare.
I lavori da effettuare devono essere trainanti, così come definito dalla normativa e devono rispettare i limiti stabiliti per le spese detraibili. Per accedere al Superbonus 110% è necessario conoscere quali spese si possono portare in detrazione dall’IRPEF e quali sono, invece, i costi che sono detraibili solo in parte o per nulla detraibili.
Superbonus 110%: le spese indetraibili
E’ bene chiarire quali sono i costi che non si possono portare in detrazione, in quanto, il contribuente che decide di migliorare l’efficienza del proprio edificio, può valutare i lavori che rientrano nel Superbonus 110% e quelli che andrebbero a suo carico, rendendo l’intervento non proprio a costo zero.
Iniziamo dalla parcella del professionista incaricato per eseguire lo studio di fattibilità. Potenzialmente, la spesa inerente non rientra tra i costi soggetti all’agevolazione fiscale prevista dal Superbonus 110% ed è totalmente a carico del contribuente. Tuttavia, nel caso il suddetto studio (che serve per stabilire se i lavori da svolgere e l’immobile soggetto ad essi, rispettano i parametri necessari per accedere al Superbonus 110%) è seguito dall’intervento realizzato con la fruizione del Superbonus, tale costo diventa detraibile.
Isolare il tetto è un intervento che rientra nel Superbonus 110%, ma nel caso si ricorra al suo rifacimento e si renda necessario installare una linea vita anticaduta per lavorare in sicurezza, l’agevolazione fiscale di cui si può usufruire è solo del 50%.
C’è da precisare che tutti i lavori effettuati devono riguardare un immobile esistente con in dotazione un impianto di riscaldamento e che ci sia la possibilità di migliorarne l’efficienza energetica. Quindi, se l’edificio è nuovo non si potrà migliorarla, se non c’è un impianto di riscaldamento, sarà difficile ottenere il miglioramento di un immobile che consenta di accedere alle agevolazioni fiscali.
Non rientra tra le spese detraibili, il ricorso alla ventilazione meccanica controllata, come già precisato da ENEA a fine 2020. Tuttavia, la questione resta aperta. A un’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate, con la quale si chiede se la VMC possa rientrare negli interventi di realizzazione dell’impiantistica idro-termo sanitaria (ovvero detraibile) per evitare la formazione di umidità e muffe e quindi a garantire l’efficienza energetica in abitazioni che non sono provviste di involucri ad alto isolamento, l’ADE ha così risposto.
“Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta, in linea di principio, anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato quali quelli indicati nell’istanza. L’individuazione delle spese connesse, tuttavia, deve essere effettuata da un tecnico abilitato che, in base a quanto stabilito dal comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus, attesta non solo la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati“.
I costi sostenuti dal contribuente per avviare le pratiche atte alla sanatoria di abusi edilizi non sono detraibili in assoluto. Quindi, non è possibile fruire del Superbonus 110% ma neanche di un qualsiasi altro beneficio fiscale. Requisito necessario all’ottenimento di un bonus fiscale è che sussista la conformità urbanistica e catastale.
Il compenso dovuto all’amministratore di condominio per la gestione delle pratiche e relativo resoconto dei costi collegati al Superbonus 110%, non rientra nella detrazione, in quanto trattasi di funzioni ordinarie dell’amministratore.