Il Regime forfettario al 5% è un’agevolazione interessante, soprattutto per le Start-up. Ecco i requisiti ed i costi previsti per il 2021.
Regime forfettario 5%: chi può accedere?
Il regime forfettario ordinario prevede un’agevolazione del 15% sul reddito. Ma l’imposta sostitutiva scende al 5% quando si tratta di nuove attività. Inoltre, gli altri requisiti da dover avere sono:
- non aver esercitato nei tre anni antecedenti l’apertura della nuova partita IVA, attività professionale o d’impresa, artistica , anche in forma familiare o associata;
- se si porta avanti, un’attività con diverso proprietario, il reddito dell’anno precedente non deve essere superiore a 65 mila euro;
- limite di 30 mila euro di reddito derivante da lavoro dipendente;
- l’attività non deve costituire una mera prosecuzione di una precedente, se svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
Se si hanno tutti questi requisiti, si potrà aderire al regime agevolato del 5% per i primi cinque anni di attività. Superati, quindi dal sesto anno in poi, il regime forfettario prevede un’agevolazione del 15% sul reddito.
Regime forfettario 5%: alcune precisazioni
Secondo il comma 65 alla lettera a) della legge 190/2014 è opportuno fare delle precisazioni. Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professionisti possono avvalersi del regime forfettario. Per far ciò basta la dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 e successive modifiche.
Inoltre, i contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni non devono aver conseguito ricavi, compensi, non superiori a 65 mila euro. Questo regime non può essere applicato nemmeno da coloro che abbiamo svolto la stessa attività, nella qualità anche di socio nei tre anni precedenti. Il periodo va calcolato sulla base dell’anno solare e non di quello relativo al periodo d’imposta.
Regime forfettario 5%: il proseguimento dell’attività
In relazione al proseguimento dell’attività, questa non deve essere in alcun modo proseguimento di un’impresa già in essere. Lo scopo è quello di eludere i “furbetti” delle agevolazioni. Infatti, non sono da considerare tutti quei comportamenti che prevedono solo il cambiamento della ragione sociale. In altri termini, l’attività deve essere totalmente nuova.
Con l’apertura della nuova attività, va anche aperta la partita Iva, e presentata la dichiarazione di adesione al regime forfettario. Se però la comunicazione di adesione non è stata presentata si può fare anche successivamente. Infatti, deve essere presentata una dichiarazione di variazione dei dati, revocando l’eventuale diversa opzione effettuata. Inoltre, laddove l’impresa familiare prosegua l’attività in precedenza svolta dal collaboratore familiare il regime fiscale di vantaggio può essere applicato.
E’ possibile disapplicare il forfettario?
Come già detto allo scadere dei cinque anni, il regime di tassazione sale al 15%. I contribuenti che devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo. Si potrà così optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Questa scelta deve essere comunicata barrando l’apposito campo in relazione alla dichiarazione annuale IVA. L’omessa comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro.
L’applicazione del regime è valida per almeno tre anni successivi. Trascorso tale periodo l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la scelta operata. Il regime finanziario al 5% è applicabile per altro sono una volta, non può essere applicato con semplice intermittenza dell’attività.