Era l’agosto, mai dimenticato, del 2018 quando il ponte Morandi crollò sotto lo sguardo incredulo di tutto il mondo. Ed in particolare della sua Genova, che piangeva per tale disastro 43 vittime. A distanza di quasi tre anni, arrivano degli aiuti agli autotrasportatori. Scopriamone di più.
Aiuti agli autotrasportatori danneggiati dal crollo del ponte Morandi, quali e come saranno?
Gli aiuti in denaro, in forma di ristoro, saranno concessi a proposito delle maggiori spese effettuate dagli autotrasportatori e dalle aziende di trasporto che, causa del crollo del Ponte Morandi, hanno dovuto percorrere distanze e tratte più lunghe, affrontando spese e pedaggi differenti. Questo è quanto previsto dalla sovvenzione prevista dall’articolo 5, comma 3, del Dl n. 109/2018.
A capo di una azienda di autotrasporto, chi ha presentato istanza, in conseguenza di tale misura, ha ricevuto, negli anni 2019 e 2020, somme in denaro.
Il contribuente, dunque fa domanda su quale sia la giuridica natura, il suo trattamento fiscale e, dunque, i criteri di contabilizzazione da applicare ai relativi indennizzi e se essi possano essere accorpati ai contributi previsti dall’articolo 3, comma 2 del decreto legge e, pertanto irrilevanti ai fini della formazione dell’imponibile relativo alle imposte dirette.
L’ Agenzia specifica che in mancanza di una precisa disposizione di legge che escluda da tassazione i contributi pubblici, occorrerà fare fede agli articoli 85 comma 1, e 88 comma 3, del Tuir, dai quali si ricavano i criteri che stabiliscono i contributi in base a contratto e in conto esercizio e i contributi in conto capitale, fondamentali per la determinazione del reddito imponibile. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate sostiene che tali somme non siano escluse da tassazione, poiché non paragonabili alle stesse indicate nell’articolo 3 di cui sopra.
L’ amministrazione finanziaria ha, inoltre, tenuto a precisare, con la risoluzione n. 2/2010, che a distinguere le due tipologie di sovvenzioni, se non specificato nelle singole disposizioni agevolative, siano le finalità per le quali sono assegnate. Nello specifico, i contributi in “conto esercizio” sono destinati a fronteggiare esigenze di gestione, mentre i contributi in “conto capitale” hanno l’unico scopo di incrementare i mezzi patrimoniali dell’impresa e non dipendono da eventuali investimenti.
In sostanza conclusiva, dalla suddetta normativa non emerge disposizione precisa che li escluda dalla formazione del reddito di impresa e considerato che la finalità del ristoro è fronteggiare i maggiori oneri di gestione sostenuti dai soggetti economici destinatari della misura, l’Agenzia ritiene che le somme sborsate agli autotrasportatori assumano sostanza rilevante ai fini della determinazione di ciò che è la base imponibile, in riferimento alle regole del Tuir.