Indennità di disoccupazione per collaboratori (DIS-COLL): come funziona

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L’indennità DISCOLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.

Risultano esclusi dall’indennità DIS-COLL: gli amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.


Dis Coll a chi spetta e a chi no

In altre parole, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Al contrario, non spetta:

  • agli amministratori ed i sindaci;
  • i collaboratori titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
  • i titolari di Partita Iva;
  • gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La domanda per il riconoscimento dell’indennità DIS-COLL deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali. Direttamente dal portale internet del sito dell’Inps (accesso mediante pin dispositivo o Spid), mendiate i servizi telematici offerti da Enti e Patronati o anche mediante Contact Center integrato INPS, al numero verde gratuito da rete fissa 803164 oppure al numero 06164164 da rete mobile.

La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo contratto di collaborazione. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

Infine, si precisa che la durata della DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.