In questo periodo, che ormai procede da ben oltre un anno, con possibilità di derogarsi ancora per un bel po’ del 2021, fatto di sbalzi di certezze, di alternanze di pareri anche scientifici e sanitari, di aperture e chiusure, di regioni che mutano colori, di attività in bilico e crisi sociali, arriva la proroga sul divieto di licenziamento, fino al prossimo 30 giugno 2021. E’ quanto previsto dal nuovo DL Sostegni. Scopriamone di più, assieme.
La proroga del DL Sostegni sul divieto di licenziamento
Mentre continuano a sentirsi, dai tg, dai blog, dai talk show e più semplicemente dalle voci della strada, dal polso del popolo, carenze di ristori e mentre moltissime attività, come cinema e teatri, abbassano le serrande per sempre, in una confusione pandemica che vede crescere sempre più il “ballo dei vaccini”, il DL Sostegni cerca di dare un po’ di tranquillità ai lavoratori dipendenti, prorogando il termine di divieto di licenziamento per causale COVID-19, previsto entro il 31 marzo prossimo e, ora, allungato alla data del prossimo 30 giugno.
E, quindi il DL Sostegni proroga indistintamente nei confronti di tutte le imprese, ovvero a prescindere dall’ eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19, invece dal 1 luglio al 31 ottobre 2021 il divieto continuerà esclusivamente per i datori di lavoro che hanno diritto alla Cassa integrazione in deroga e all’assegno ordinario.
Scopriamo di più sul divieto di licenziamento del DL Sostegni
In questo arco di tempo, ovvero fino alla fine di giugno o, nel secondo caso, fino al 31 ottobre 2021, ai datori di lavoro non sarà possibile avviare procedure di licenziamento collettivo e rimarranno sospese quelle procedure avviate in precedenza alla data del 23 febbraio 2020. Al datore di lavoro sarà, ulteriormente, fatto divieto di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ovvero il motivo determinato da un importante inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa) e permane sospeso il tentativo di conciliazione obbligatoria (per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti).
Ma, in questa situazione di “necessità al lavoro”, per un popolo (quello italiano) sempre più vicino al baratro economico (in particolar modo per talune categorie commerciali e imprenditoriali), vi sono delle eccezioni che il DL Sostegni tiene conto, inerenti alla possibilità di licenziamento. Ovvero, se a venir meno è il soggetto imprenditoriale. In caso di cessazione definitiva di attività, a seguito della liquidazione della società o in caso di fallimento (una fine non da escludere in questo delicato momento).
Inoltre, in casi di ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quindi di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. In suddetti casi, ai lavoratori coinvolti dall’accordo, in deroga a quelli che sono i requisiti previsti dalla norma, verrà riconosciuta l’indennità di disoccupazione. Insomma, scopriremo solo “nelle prossime puntate”, se il quadro del DL Sostegni sul divieto di licenziamenti sarà utile a ridipingere e incorniciare una sicurezza del lavoro più adeguata ed una tutela del lavoratore efficiente, in questo periodo in cui tanto, troppo, tutto è in balìa delle onde della confusione politica, sanitaria, sociale.