Con la Legge di Bilancio 2021, aumentano i giorni del congedo di paternità obbligatorio che passano a dieci. In precedenza, il congedo per il padre lavoratore dipendente privato era stato introdotto in forma sperimentale dalla Legge 28//06/2012, n. 92, per gli anni 2013-2015, con l’obiettivo di puntellare la funzione di genitore e agevolare la sostenibilità dei tempi di vita e di lavoro. Il tutto, entro cinque mesi dalla nascita, adozione o affidamento del figlio.
Congedo di paternità 2021: il passaggio a dieci giorni
Inizialmente, la norma prevedeva che il padre lavoratore dovesse astenersi dal lavoro per un giorno, con la facoltà di fruire di altri due giorni di congedo che potevano essere anche consecutivi, sempre in accordo con la madre per prenderne il posto in relazione al periodo di astensione obbligatoria della stessa.
Il congedo di paternità obbligatorio passò a due giorni per gli anni 2016 e 2017, ma per quest’ultimo anno, i giorni di congedo facoltativo furono azzerati. Negli ultimi quattro anni, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato sempre aumentato (quattro giorni nel 2018, cinque nel 2018, sette nel 2020 e infine, dieci nel 2021). Invece, il congedo facoltativo è sempre rimasto pari a un giorno.
La Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, riconosce il congedo di paternità obbligatorio ma anche facoltativo, nel caso di morte del feto o del neonato dalle 28 settimane di gravidanza fino alla prima settimana di vita.
Congedo paternità 2021: le precisazioni INPS
La circolare INPS n. 42 dell’11 marzo 2021 precisa che, i giorni di congedo obbligatorio restano sette per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti nell’anno 2020, anche se ricadenti nei primi mesi del 2021.
Inoltre, per quanto concerne il caso di morte perinatale, sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la durata del beneficio che parte dalla 28° settimana di gravidanza, viene estesa dai sette ai primi dieci giorni di vita del figlio.
Congedo di paternità: presentazione della domanda
Le modalità di presentazione della domanda per la richiesta di congedo di paternità obbligatorio 2021 restano uguali a quelle del 2020 che si rifanno a quanto precisato dalla circolare INPS n. 40/2013.
I padri lavoratori dipendenti devono fare domanda all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, solo nel caso i pagamenti dell’indennità sono erogati direttamente dall’ente suddetto. Diversamente, se le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, i lavori in questione devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, quindi, non c’è la necessità di presentare domanda all’INPS. In quest’ultimo caso è il datore di lavoro a comunicare all’ente le giornate di congedo di cui ha usufruito il padre lavoratore, attraverso il flusso Uniemens.
Durante il congedo, il padre lavoratore ha diritto di ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. Tale congedo rappresenta un diritto autonomo ed è aggiuntivo a quella spettante la madre e spetta anche nel caso quest’ultima, rinuncia al suo congedo obbligatorio.
Nel caso di richiesta di congedo del giorno facoltativo spettante il padre lavoratore dipendente, egli deve allegare (in forma scritta) la dichiarazione della madre di rinuncia al giorno di congedo di maternità spettante. La dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. Tale sostituzione è possibile solo nell’ultimo giorno di congedo obbligatorio della madre.
Il congedo di paternità, che sia obbligatorio o facoltativo è operativo solo per i dipendenti privati. I padri lavoratori dipendenti pubblici attendono che l’applicazione sia normata e approvata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione che, dovrà individuare ambiti, modalità e tempi.