Non senza polemiche, il Decreto Sostegni pubblicato in GU e le cui misure e norme sono entrate in vigore dal 23 marzo 2021, prevede anche la pace fiscale. Ovvero, le disposizioni che consentono al contribuente di ottenere uno sconto sull’ammontare delle cartelle esattoriali pregresse o addirittura di fruire della cancellazione delle stesse.
In realtà, considerarlo un vero e proprio condono che farebbe indignare coloro che le tasse le hanno sempre pagate, è improprio. Infatti, la pace fiscale riguarda i carichi iscritti a ruolo fino a 5.000 euro e in affidamento all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Ciò vuol dire che, molti di tali carichi sono già prescritti, salvo siano intervenuti atti di interruzione: per esempio, un’intimazione di pagamento che ha fatto riprendere daccapo la decorrenza dei termini di prescrizione.
A chi è rivolta la pace fiscale
La pace fiscale è rivolta alle persone fisiche che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Inoltre, alle società che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate sulla pace fiscale: precisazioni
L’Agenzia delle Entrate fornisce alcune precisazioni riguardante la pace fiscale contemplata nel Decreto Sostegni. Il Fisco ha pubblicato le FAQ che fanno riferimento alle condizioni necessarie per accedere alla proroga della rottamazione ter, alla cancellazione delle cartelle fino a 5.000 euro e al prolungamento dei termini per le rate 2021.
Per quanto concerne la cancellazione dei debiti fino a 5mila euro, in attesa del decreto attuativo che verrà emanato entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto, l’ADE precisa che è sospesa la riscossione delle suddette cartelle, senza alcuna conseguenza per il debitore.
Parlando di proroga della rottamazione ter, il Fisco specifica che essa riguarda solo i casi di non essere decaduti dalla sanatoria alla data di scadenza della proroga. Pertanto, coloro che sono in regola con i pagamenti del 2019 devono effettuare il pagamento delle rate previste e non versate nel 2020, entro la data del 31 luglio 2021.
Il pagamento delle rate relative al 2021 viene prorogato al 30 novembre 2021, ma solo per coloro che hanno rispettato la scadenza del 31 luglio 2021. Sono ammessi cinque giorni di ritardo per entrambe le scadenze.
La sospensione delle notifiche di nuove cartelle e altri avvisi e atti di riscossione di competenza dell’Agenzia delle Entrate è prorogata al 30 aprile 2021. Stesso discorso per gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 su stipendi e altre indennità relative al rapporto di lavoro o a titolo di pensione.
Il debito oggetto della proroga al 30 aprile 2021, per quanto riguarda la sospensione dei termini di pagamento della somma dovuta all’agente di riscossione va pagato entro il 31 maggio 2021. Una FAQ dell’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile richiedere una rateizzazione del debito, ma la domanda va presentata entro la fine di maggio.
Per le domande trasmesse entro fine anno, come riporta l’agenzia Adnkronos, la decadenza dal piano di rientro è prevista nel caso in cui non sia avvenuto il pagamento di dieci rate e la soglia di debito entro la quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà del debitore è stata portata da 60mila a 100mila euro. Ciò vuol dire che, entro i limiti di quell’importo, sarà possibile fissare la durata della rateizzazione, per un massimo di 72 rate mensili.