L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori dipendenti e anche autonomi.
Assegno unico per autonomi
A partire da luglio 2021 sarà riconosciuto l’assegno unico, ovvero un sostegno, il cui importo varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare. L’importo dell’assegno unico sarà composto da una quota fissa e una variabile, la parte variabile è calcolata in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente dell’Isee.
In particolare:
- Quota fissa dai 50 ai 100 euro;
- Quota variabile che tiene conto del Reddito ISEE.
L’importo mensile dovrebbe aggirarsi da 200 a 250 euro per ogni figlio. L’assegno, verrà esteso anche ai lavoratori autonomi e agli incapienti.
Chi sono gli incapienti? Sono i soggetti non tenuti a pagare l’Irpef perché hanno un reddito troppo basso secondo i limiti fissati dalla norma (articolo 14 del Dl 63/2013, nella versione riscritta dalla manovrina). In sintesi si tratta dei contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente o assimilati, e dichiarano un reddito complessivo non superiore a 8mila euro annui, e dei pensionati con pensione fino a 7.500 euro, redditi di terreni fino a 185,92 euro e il reddito della sola abitazione principale (e pertinenze).
L’assegno unico per i figli dovrebbe essere erogato dal 1° luglio 2021. L’Inps erogherà l’assegno per ogni figlio, dal 7 mese di gravidanza al 21 anno di età.
La domanda deve essere presentata:
- dai lavoratori dipendenti privati al datore di lavoro con modello ANF/DIP (SR 16)
- dai lavoratori titolari di prestazioni previdenziali alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con il modello ANF/PREST (SR 32)
- dai pensionati da lavoro dipendente alla Sede INPS territorialmente competente sulla base della residenza del richiedente con gli appositi modelli (ad esempio: AP 01 anzianità, AP 02 vecchiaia e AP 57 VO IO).