L’assegno ordinario di invalidità (da non confondere con l’assegno di invalidità civile) è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa. Tale assegno può essere riconosciuto, qualora il lavoratore abbia accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nello specifico, uno dei requisiti necessari per il riconoscimento dell’assegno di invalidità, risulta essere quello contributivo. L’assegno infatti potrà essere erogato ai lavoratori che hanno versato i contributi da almeno 5 anni e che risultino accreditati o versati a loro favore almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione.
Da chi può essere richiesto l’assegno ordinario di invalidità? Esso, può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati. Per la sua richiesta, non esiste un requisito anagrafico ma solo un requisito medico-legale ed uno contributivo. Per quando riguarda il requisito medico legale è necessario che l’assicurato abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.
La durata dell’assegno
La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermabile, su domanda del titolare, per ulteriori tre anni. La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno di invalidità è confermato automaticamente. Per quando, riguarda l’importo dell’assegno verrà calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati.