Condono edilizio negato nelle zone sismiche

Gli abusi edilizi, che nelle zone sismiche compromettono seriamente la stabilità di un edificio, devono necessariamente essere abbattuti, anche se sono stati oggetti di condono.
Per evitare l’abbattimento deve essere dimostrato il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche e dunque che la sopraelevazione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico.
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2115/2018.

Generalmente, l’abuso edilizio più diffuso è quello di sopraelevare un terrazzo costruendo una veranda, soprattutto da parte dei condomini residenti all’ultimo piano che possono avere accesso al lastrico solare in via esclusiva. Spesso l’opera viene effettuata senza permessi previsti dalla legge, per poi essere condonata in seguito, magari sfruttando il meccanismo del silenzio assenso dell’amministrazione comunale.

Il caso in questione analizzato dalla Cassazione era analogo, come ne esistono molti in Italia, ed è venuto alla luce dopo che gli altri condomini avevano presentato un ordine di demolizione ritenendo che la sopraelevazione compromettesse la stabilità del palazzo, trattandosi di zona sismica.

Ecco quanto stabilito dai giudici: “In zona sismica, la sopraelevazione irrispettosa della specifica normativa tecnica deve considerarsi di per sé pericolosa e dunque va abbattuta anche se condonata”.

In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha ricordato quali sono i principi generali del diritto di sopraelevazione che spetta al proprietario dell’ultimo piano di un edificio, il quale ha facoltà di costruire sul proprio terrazzo o sul lastrico solare un nuovo piano o una struttura chiusa aumentando così l’altezza dello stabile a patto di essere in regola con le concessioni comunali ed i permessi di costruire prima di edificare la sopraelevazione.

I condomini possono opporsi alla sopraelevazione se:

  • le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. Limite superabile solo se il proprietario viene autorizzato, con il consenso unanime dei condomini, all’esecuzione delle opere di rafforzamento e consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a sopportare il peso della nuova costruzione;
  • questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio;
  • questa diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Vera MORETTI