All’interno del Fondo di integrazione salariale, il vecchio Fondo residuale, l’INPS ha stabilito di erogare sussidi al reddito per lavoratori in imprese che hanno minimo 5 dipendenti.
L’importo dell’assegno di solidarietà corrisponde a quello della cassa integrazione ordinaria e verrà erogato per un massimo di 12 mesi.
Possono accedere al sussidio i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio. Per quanto riguarda gli apprendisti, percepiscono l’assegno solo i contratti di apprendistato professionalizzante, mentre sono esclusi quelli per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. Inoltre, il lavoratore deve avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale.
Per quanto riguarda le imprese che rientrano in questo provvedimento, si tratta di tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa.
La soglia dimensionale va calcolata comprendendo anche gli apprendistati: sono però esclusi i contratti di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time si conteggiano in proporzione all’orario di lavoro previsto. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing. I lavoratori assenti e non retribuiti (servizio militare, gravidanza) sono esclusi dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sostituzione siano stati assunti altri lavoratori: in tal caso sarà computato il sostituto.
Il requisito temporale cambia a seconda delle dimensioni aziendali:
- datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale: l’assegno è dovuto per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016;
- datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo in quanto non organizzati in forma di impresa: i sussidi al reddito scattano per eventi di riduzione di attività lavorativa dal 30 marzo 2016;
- datori di lavoro fra 5 e 15 dipendenti: dal 1° luglio 2016.
Sono al contrario esclusi i settori che hanno già istituito altri Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità previste dal decreto attuativo del Jobs Act, ad esempio: imprese assicuratrici e società di assistenza, personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aziende del credito cooperativo, aziende del settore del credito, servizi della riscossione dei tributi erariali, settore marittimo, settore trasporto pubblico, settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani.
Sono esclusi anche i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi (artigianato, somministrazione lavoro) e le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (CIGO e CIGS).
Vera MORETTI