Tramite una circolare emanata lo scorso 3 novembre, l’Inps ha fornito istruzioni sulle modalità di accesso agli sgravi contributivi, del quale possono beneficiare i datori di lavoro del settore privato qualora abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata, innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, dai contratti nazionali di settore ovvero da precedenti contratti aziendali.
Si tratta di un contratto aziendale che deve riguardare almeno il 70% dei dipendenti, e deve essere sottoscritto e depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.
Coloro che possono accedervi, dunque, beneficiano di una riduzione contributiva, la cui misura però è modulata a seconda del numero dei datori di lavoro complessivamente ammessi nell’anno e alla loro dimensione aziendale.
L’erogazione delle risorse è articolata in 2 distinte fasi: la prima riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017; la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018. Ogni azienda può fruire dello sgravio una sola volta nel biennio 2017-2018, a valere sullo stanziamento del 2017 oppure su quello del 2018.
La circolare emanata ha di fatto dato il via alla prima fase, relativa dunque alle risorse dell’anno in corso e, in questo caso, la presentazione delle domande scade il 15 novembre. I datori di lavoro devono inviare, in via telematica, domanda all’Inps, tramite modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto.
L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.
Vera MORETTI