E’ stato deciso, con la sentenza n. 20406/2017 della Corte di Cassazione, che le disposizioni di sicurezza per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale previste dal decreto legislativo n. 81/2008, il Codice Unico della Sicurezza, si applicano anche altre imprese familiari.
Questo significa che il premio INAIL è dovuto anche per i collaboratori dell’impresa familiare e che, in caso di decesso per infortunio sul lavoro, deve essere riconosciuto alla moglie del collaboratore deceduto la costituzione della rendita.
Con la stessa sentenza la Cassazione ha stabilito anche il diritto dell’INAIL alla rivalsa, nel caso in cui il titolare non abbia predisposto adeguate misure di sicurezza, anche se con il collaboratore familiare non c’è rapporto di subordinazione.
In questa particolare sentenza, i giudici hanno riconosciuto alla titolare di un’impresa familiare, coniuge del lavoratore deceduto per infortunio professionale, il diritto alla costituzione della rendita come superstite, confermando la compensazione con quanto richiesto dall’INAIL a titolo di rivalsa per i premi non versati come datrice di lavoro.
La decisione è stata motivata ricordando che:
- la legge prevede che la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione anche in materia di sicurezza sul lavoro rimangono in capo all’imprenditore;
- alla titolarità dei poteri di organizzazione e gestione posti in capo all’imprenditore corrisponde simmetricamente il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore dei partecipanti che prestano l’attività soggetta a rischio assicurabile;
- i partecipanti all’impresa familiare che prestano la loro opera in maniera continuativa nella stessa impresa rientrano comunque tra i soggetti assicurabili INAIL.
Vera MORETTI