L’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento che si era reso necessario a seguito di una richiesta di un contribuente la cui casa era stata coinvolta dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre 2016.
Ciò che è emerso è che il proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, dichiarato inagibile con provvedimento delle autorità competenti, può fruire nuovamente del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione.
In questo caso specifico, il contribuente aveva beneficiato delle agevolazioni prima casa ed aveva acquistato un immobile che dopo gli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016 era stato dichiarato inagibile. A seguito di questa ordinanza, aveva fatto richiesta di poter acquistare un altro immobile ma sembre usufruendo del beneficio prima casa.
Il Fisco ha precisato che “l’agevolazione prima casa per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente”.
Nel caso di un evento sismico, non prevedibile e quindi non evitabile, che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile, quindi, è possibile beneficiare nuovamente delle agevolazioni previste.
“Fino a quando permarrà la dichiarazione di inagibilità dell’immobile il contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un nuovo immobile, anche se ha già fruito dello stesso beneficio per l’acquisto dell’abitazione dichiarata inagibile. Se successivamente al nuovo acquisto agevolato, viene revocata dagli organi competenti la dichiarazione di inagibilità, resta comunque acquisito il beneficio goduto dal contribuente per il nuovo immobile; al momento del nuovo acquisto, infatti, risultavano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa in materia di prima casa per godere dell’agevolazione”.
Vera MORETTI