Se, da un lato, le regole sul licenziamento previste dal Job Act non si applicano al pubblico impiego, per quest’ultimo cambia comunque il tetto del risarcimento economico in 24 mensilità mentre per il resto si continua d applicare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, con reintegro nel posto di lavoro in assenza di giusta causa, indipendentemente dalla data di assunzione.
E’ possibile consultare le nuove regole sul lavoro pubblico nel decreto legislativo 75/2017, in vigore dal 22 giugno scorso. Si tratta del provvedimento che contiene anche le norme salva precari, le novità in materia di responsabilità disciplinare con la stretta sui furbetti del cartellino, l’introduzione del Polo unico delle visite fiscali.
La disciplina sul licenziamento, applicabile al contratto di lavoratore dipendente a tempo indeterminato, prevede un risarcimento economico sia in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, causato da crisi aziendale, sia per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ossia i cosiddetti licenziamenti disciplinari che riguardano in genere un singolo lavoratore. Il risarcimento è pari a due mensilità per ogni anno di lavoro in caso di licenziamento economico, da un minimo di quattro fino a un massimo di 24 mensilità.
Resta il reintegro, più un’indennità economica fino a 12 mesi, solo in caso di licenziamento discriminatorio o disciplinare basato su un fatto inesistente. Le piccole imprese sotto i 15 dipendenti in caso di licenziamento illegittimo pagano una mensilità per ogni anno di lavoro, da un minimo di due a un massimo di sei.
Vera MORETTI