Torneranno ad essere attivi da lunedì 10 luglio i voucher lavoro per famiglie e micro imprese che non hanno più di cinque dipendenti. Per le aziende, invece, arriveranno i nuovi contratti di prestazione occasionale PrestO.
Ci sono alcune disposizioni che valgono sia per le famiglie sia per le imprese, a cominciare da un tetto pari a 5mila euro annui per ciascun lavoratore, di cui 2mila 500 possono arrivare dallo stesso datore di lavoro. Stesso limite anche per le imprese, che quindi possono pagare retribuzione da lavoro accessorio fino a un massimo di 5mila euro annui.
La piattaforma telematica Inps dovrà quindi assicurare il rispetto di queste regole, con controlli per i committenti che annulleranno troppo spesso prestazioni di lavoro occasionale precedentemente dichiarate, e quando il datore di lavoro avrà caricato sulla piattaforma la comunicazione, il lavoratore potrà confermare online di aver effettivamente svolto il lavoro.
Oggi, dunque, si possono applicare due diverse tipologie di lavoro accessorio:
- famiglie e micro-imprese useranno un “libretto famiglia” con i voucher elettronici (eliminati i buoni lavoro cartacei) da 10 euro netti (i vecchi erano da 10 euro lordi), che consentono di retribuire piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia o manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato supplementare). Non si può pagare un’ora di lavoro meno di 10 euro. Il costo per il datore di lavoro è pari a 12 euro (i contributi per un’ora pagata 10 euro sono pari a 1,65 euro alla gestione separata INPS e 0,25 euro all’INAIL).
- per le altre aziende arriva PrestO, il contratto di prestazione occasionale. La retribuzione minima oraria è pari a 9 euro netti, che per il datore di lavoro significa un costo di 12,37 euro (cuneo contributivo al 36,5%, di cui il 33 alla gestione separata INPS e il 3,5% all’INAIL).
Per quanto riguarda il lavoro agricolo, la prestazione occasionale potrà essere svolta solo da pensionati di vecchiaia o invalidità, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del reddito da lavoro, REI o altre prestazioni di sostegno del reddito.
In ogni caso, il lavoratore non deve essere stato iscritto l’anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Vera MORETTI