La Guida dell’Agenzia delle Entrate sul bonus ristrutturazioni edilizie, che riguarda la detrazione fiscale al 50% sulle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile, fino a un tetto massimo di 96mila euro, è stata aggiornata e pubblicata lo scorso 14 giugno.
Tra le novità, spiccano la cessione del credito per la detrazione interventi antisismici, chiarimenti sul bonus mobili, diritto alle agevolazioni per i conviventi di fatto.
La proroga dell’agevolazione, prevista dalla Legge di Stabilità 2017, è stata portata al 31 dicembre . La proroga vale anche per la detrazione del 50% fino a 10mila euro per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe A, purché destinati ad immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
E’ stata inserita la precisazione relativa al diritto a fruire della detrazione del convivente di fatto, che è equiparato ai familiari conviventi e non proprietari dell’immobile. Per il coniuge more uxorio (il convivente di fatto), il diritto alla detrazione sussiste solo dal primo gennaio 2016. Viene applicato il principio dell’unitarietà del periodo di imposta.
Per quanto riguarda le misure antisismiche, la detrazione è stata prorogata, nella misura del 50%, fino al 31 dicembre 2021. Si applica sia alle abitazioni sia agli immobili di impresa: in tutti i casi, l’edificio deve trovarsi nelle zone ad alta pericolosità (1 e 2), oppure a minor rischio (zona sismica 3).
La detrazione sale al 70% se l’intervento produce il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, e all’80% se il passaggio è di due livelli. Il rialzo è rispettivamente al 75 e all’85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni del condominio (sempre con riferimento al passaggio di una o due classi di rischio).
Dal primo gennaio 2017, i beneficiari della detrazione al 75 o 85% (lavori sulle parti comuni del condominio), possono cedere il credito ai fornitori che effettuano gli interventi, o ad altri soggetti privati, mentre non si può cedere il credito alle banche, né ad intermediari finanziari o amministrazioni pubbliche.
Il condominio che cede il credito deve comunicarlo entro il 31 dicembre all’amministratore, indicando i propri dati e quelli del cessionario, che poi l’amministratore comunicherà all’Agenzia delle Entrate. L’amministratore è tenuto a consegnare al condomino il protocollo telematico di comunicazione al Fisco. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda il bonus mobili, per gli acquisti effettuati entro il 2016, il tetto di 10mila euro si riferisce a tutte le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016. Se invece i mobili sono acquistati nel 2017, e si riferiscono a interventi edilizi 2016, oppure iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, la detrazione si calcola su un importo complessivo fino a 10mila euro, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.
Vera MORETTI