Tassa Airbnb sugli affitti brevi contro l’evasione fiscale

Nella manovra correttiva della Legge di Stabilità 2017 ci sono novità relative alla tassazione per gli affitti brevi di chi offre per un periodo limitato una casa, un appartamento o una stanza in locazione, ad esempio come avviene sul sito Airbnb. Entrerà in vigore anche per loro l’obbligo di versamento della cedolare secca con aliquota al 21%.

La tassa Airbnb, che comunque riguarda anche tutti gli altri intermediari nei contratti di affitto, sia che questa attività venga esercitata attraverso portali web sia che avvenga mediante agenzie immobiliari o di intermediazione, entrerà in vigore già sui a partire dal 1° giugno, ovvero sui contratti stipulati a partire da tale data, senza necessità che venga emanata una apposita circolare operativa dell’Agenzia delle Entrate.

A dichiararlo è stata l’Agenzia stessa in occasione dell’audizione in Commissione Bilancio della Camera, esprimendo la necessità di chiarire in tempi brevi quali sono i soggetti obbligati al nuovo adempimento. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre proposto di estendere la tassa anche alle attività di B&B occasionale, comprensiva di servizi accessori attualmente inquadrati nella categoria di redditi diversi.

In realtà, comunque, non è una nuova tassa quanto, piuttosto, una nuova procedura studiata per contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale sugli affitti. La cedolare secca sugli affitti brevi non deve essere versata dal contribuente, ma dal portale web o dall’agenzia immobiliare che fa da intermediario in qualità di sostituti di imposta.

La ritenuta va sempre applicata, anche se il proprietario non intende avvalersi della tassazione sostitutiva, in questo caso in l’importo versato costituirà un acconto sull’IRPEF complessivamente dovuta dall’interessato.

Le sanzioni previste per l’intermediario inadempiente vanno da 250 a 2.000 euro. Gli intermediari obbligati a tramettere i dati di contratti di locazione breve e trovati inadempienti saranno sottoposti a sanzione pari al 20% dell’ammontare non trattenuto a titolo di ritenuta operando in qualità di sostituto d’imposta.

Vera MORETTI