Come cambia il bonus ricerca con la Legge di Stabilità 2017

E’ stato esteso di un anno, e quindi prolungato fino al 2020, il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, raddoppiando (al 50%) l’aliquota per tutte le tipologie di spesa e incrementando (a 20 milioni di euro dai precedenti 5) il massimale a cui si può applicare il bonus, esteso anche alle imprese residenti che svolgono attività di R&S per conto di committenti non residenti.
Sono novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 ed analizzate nella circolare applicativa 13/E emessa dall’Agenzia delle Entrate, che contiene anche alcuni chiarimenti.

Tale beneficio si applica agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati a partire dal periodo d’imposta 2014: era previsto fino al 2019, mentre la Legge di Stabilità lo ha prolungato fino al periodo d’imposta 2020. Ciò significa che i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono avvalersi del credito d’imposta anche per gli investimenti effettuati nel 2020, diversamente si potrà utilizzare per le spese effettuate nel 2020-2021.

L’aliquota al 50% si applica all’eccedenza degli investimenti effettuati rispetto alla media di quelli dei tre anni precedenti al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. E riguarda tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo: è quindi superata la precedente differenziazione fra investimenti agevolati al 25 e al 50%.

Per quanto riguarda le spese sostenute nei periodi d’imposta 2014 e 2015, si applicano le precedenti regole, con l’aliquota che dal 25 sale al 50% limitatamente alle spese per personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca extra-muros, mentre per i periodi d’imposta successivi si applica l’aliquota al 50% a tutte le tipologie di investimenti.

Stessa regola vale per i massimali: ora il tetto agevolabile è stato portato a 20 milioni di euro, mentre per gli investimenti nel 2014 e 2015 si tiene conto del precedente limite di 5 milioni.
Resta invece a 30mila euro l’importo minimo di investimenti richiesti per poter applicare l’agevolazione.

Il beneficio è esteso anche alle imprese che operano su territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. In questo caso, non rileva il corrispettivo pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa sostenute per gli investimenti ammissibili, nell’anno in cui sono state sostenute, e non in quelli di completamente della commessa. Il commissionario può anche essere una società dello stesso gruppo.
Si tratta, in questi casi, di novità valide a partire dal periodo d’imposta 2017, perciò sono agevolabili le spese sostenute a partire dal 2017, anche se il contratto con il soggetto commissionario era precedente. Sono inoltre regole che valgono solo nel caso in cui il committente sia un’impresa non residente. In caso contrario, se invece la controparte è un’impresa residente, sarà quest’ultima ad applicare il credito d’imposta, a titolo di ricerca extra muros.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi. Se un’impresa si è costituita nel 2017, non applica il criterio della spesa incrementale rispetto al triennio precedente, ma utilizza il credito d’imposta su tutti gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Vera MORETTI