Jobs act: ecco cosa cambierà per i lavoratori autonomi

Dalla Camera dei deputati è arrivato l’ok al disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, che contiene anche misure volte a favorire la flessibilità sia dei tempi sia dei luoghi del lavoro subordinato.

Ma non si tratta solo di questo, poiché per i possessori di partita Iva il jobs act ha in serbo altre novità. Vediamole nel dettaglio:

  • PAGAMENTI – Sono abusive le clausole con le quali il committente decida di cambiare unilateralmente le condizioni del contratto, così come sono abusive quelle che prevedano pagamenti oltre i 60 giorni, nel caso sono previsti interessi di mora. O ancora il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta.
  • MATERNITA’ – Le lavoratrici della gestione separata possono fruire del trattamento di maternità a prescindere dall’astensione dell’attività lavorativa; il congedo parentale passa da 3 a 6 mesi ed è fruibile fino al terzo anno di vita del bambino, non più solo a un anno.
  • DIS-COLL – E’ previsto che l’indennità di disoccupazione per i collaboratori da luglio diventi strutturale ed estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, a fronte di un aumento dell’aliquota contributiva (0,51%).
  • MALATTIA – In caso di malattia, infortunio ma anche di gravidanza, se si svolge un’attività continuativa, non si perde il rapporto di impiego (senza il diritto al corrispettivo) e può essere sospeso fino a 150 giorni, a meno che non venga meno l’interesse del datore. Inoltre, a fronte di infortunio a malattia grave, si possono sospendere i contributi fino a 2 anni e la restituzione potrà avvenire in rate mensili.
  • APPALTI – La P.a può promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi a bandi e appalti pubblici. Gli autonomi sono equiparati alle Piccole e medie imprese, per l’accesso ai piani operativi nel quadro dei Fondi strutturali europei. Per partecipare ai bandi, i professionisti possono costituirsi inrete, consorzi stabili, associazioni professionali temporanee.
  • SMART WORKING – il lavoro agile fa ingresso nella normativa nazionale, ne vengono definiti infatti i contorni dello smart working, quali ‘modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato’. Stabilito da un accordo tra le parti, prevede l’utilizzo di strumenti tecnologi, l’attività può essere svolta all’interno e all’esterno dell’azienda. Si dovranno disciplinare inoltre i tempi di riposo.
  • FORMAZIONE – I costi relativi a corsi di formazione, aggiornamento, master, congressi diventano totalmente deducibili (tetto annuo a 10 mila euro), così come le spese per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento, sostegno all’autoimprenditorialità (fino a 5mila euro annui). Deducibilità pena anche per le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista-
  • CONTRATTAZIONE – Il trattamento economico e normativa del ‘lavoratore agile’, in tema ancora di smart working, non può essere inferiore a quello applicato ai colleghi che lavorano all’interno dell’azienda. Al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle competenze.

Vera MORETTI