L’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti fiscali legati all’utilizzo del car sharing. Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo del car charing non concorrono alla formazione del reddito del dipendente in trasferta all’interno del Comune nel quale è ubicata la sede di lavoro dell’azienda.
In sostanza, secondo le Entrate il servizio di car sharing non è altro che una variante più evoluta dei classici sistemi di mobilità urbana individuati dall’art. 51 comma 5 del TUIR. Quindi, i rimborsi delle spese sostenute per il suo utilizzo in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, ricadono nell’ambito dell’articolo di cui sopra.
Quindi, perché lo spostamento del dipendente dalla sede di lavoro tramite car sharing possa rientrare nell’ambito del comma 5 articolo 51 del TUIR e il rimborso delle spese per esso sostenute non concorra alla formazione del reddito, la fattura emessa dalla società di car sharing al dipendente deve contenere:
- il beneficiario della prestazione;
- il percorso effettuato, con luogo di partenza e luogo di arrivo;
- la distanza percorsa;
- la durata del tragitto;
- l’importo dovuto.