Più spesso per imperizia, meno per malizia, capita che possa essere presentato un 730 infedele. Ebbene, di recente le Entrate hanno emesso una circolare che chiarisce come procedere al ravvedimento operoso in caso di 730 infedele.
Per il ravvedimento del 730 infedele è necessario utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016, qualora dall’errore il contribuente evinca che gli spettino un minor credito o un maggior debito.
Il modello UNICO Persone fisiche 2016 va presentato alle Entrate entro termini che cambiano in base all’integrazione dovuta:
- entro il 30 settembre 2016 (in caso di dichiarazione correttiva nei termini). Qualora dall’integrazione del 730 infedele emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, la sanzione in misura ridotta ex art. 13 D. Lgs. 472/1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il 730 infedele (in caso di dichiarazione integrativa ex art. 2 comma 8 D.P.R. 322/1998). Qualora dall’integrazione del 730 infedele emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (in caso di dichiarazione integrativa). Qualora dall’integrazione emerga un importo a debito, il contribuente deve pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.
Qualora si presenti un modello UNICO correttivo nei termini, non vi sono sanzioni per il 730 infedele ma solo la sanzione e gli interessi per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta. Queste sanzioni si calcolano con riferimento alla data del termine di versamento previsto per le persone fisiche che compilano l’UNICO.