Importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate sulla rateizzazione dei pagamenti all’erario. Con un’apposita circolare, le Entrate hanno chiarito che può accedere al beneficio della rateizzazione di somme dovute al fisco anche chi è decaduto dalla rateazione originaria.
Il beneficio è relativo alla rateizzazione di somme dovute a seguito di adesione da parte dei contribuenti all’avviso di accertamento, di adesione al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, oppure a seguito della definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento.
Le Entrate ricordano che se la decadenza dal precedente beneficio è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e l’1 luglio 2016, si può accedere a una nuova rateizzazione presentando un’apposita istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016.
In questo caso, il primo pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia accetta la rateizzazione e indica l’importo della prima rata del nuovo piano.
Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente tramite modello F24 e utilizzando gli stessi codici tributo dei versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.
Inoltre, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento nei dieci giorni successivi al versamento. È a carico dell’Ufficio l’onere del controllo e della definizione del piano di rateazione definitivo con l’indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive alla prima, stabilite in base alla data di pagamento della stessa.
Le Entrate ricordano che il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di rateizzazione del debito.