Novità in vista sul fronte del Durc. Il ministero del Lavoro ha infatti emanato un decreto ministeriale recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il quale introduce significative modifiche al decreto del 30 gennaio 2015 sulla semplificazione del Durc (documento unico di regolarità contributiva).
Il decreto ministeriale sul Durc modifica alcuni punti salienti della normativa:
- all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo la locuzione “per l’attività edilizia”, il decreto aggiunge la seguente frase: “nonché, ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative;
- all’art. 5 i commi 2 e 3 vengono sostituiti rispettivamente con i commi:
- A) in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa viene considerata regolare con gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti prima della data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
- B) in caso di amministrazione straordinaria, viene considerata regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili scaduti prima della data del decreto di apertura della procedura medesima.