Importante pronunciamento della Commissione tributaria provinciale di Brescia in materia di Imu. I giudici lombardi hanno infatti sancito che l’esenzione di Imu e Tasi per l’abitazione principale è applicabile a due immobili distinti di proprietà di due coniugi, purché siano ubicati in Comuni diversi e purché in ciascuno di essi, oltre alla residenza anagrafica, vi sia anche l’abitualità della dimora.
La Ctp di Brescia è intervenuta nel caso di una contribuente che aveva ricevuto dal Comune avvisi di accertamento Imu e Tasi per procedere al pagamento delle relative imposte. Il Comune non aveva applicato l’agevolazione per abitazione principale, poiché il nucleo familiare godeva già dell’agevolazione relativa a un altro immobile, di proprietà del marito della donna e situato in un differente Comune.
I giudici tributari hanno annullato gli atti del Comune e accolto le motivazioni della contribuente. Nel suo caso, infatti, sussistevano entrambe le condizioni di legge per fruire dell’esenzione Imu: immobile adibito a dimora abituale dove era stata trasferita la residenza anagrafica.
In sostanza, l’interpretazione che la Ctp ha dato della norma non esclude la possibilità che vi sia più di una abitazione principale per la famiglia, purché queste abitazioni non si trovino nello stesso territorio comunale. In questo modo, l’esenzione Imu sarebbe ingiustificatamente duplicata.
Ancora più importante ai fini dell’esclusione del pagamento di Imu e Tasi – il dato che deve essere oggetto di prova nei casi di contestazione – è che la residenza anagrafica nell’immobile indicato come abitazione principale sia sostanziata dall’abitualità della dimora, che non deve essere figurativa ma reale.