Nei giorni successivi al sisma che ha colpito il Centro Italia, sono stati centinaia i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e del Soccorso Alpino che hanno prestato la loro opera nelle zone devastate dalla catastrofe, spesso assentandosi dal lavoro.
Come funziona, però, la disciplina che regola la loro assenza dal lavoro in casi così gravi? A spiegarlo è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che con una circolare ad hoc ha esaminato la normativa che interessa i componenti associazioni di volontariato di protezione civile, costituite liberalmente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, che non hanno fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali o catastrofi.
I consulenti ricordano che i volontari che partecipano direttamente ai soccorsi hanno diritto, per un periodo che va da 30 a 90 giorni all’anno:
- al mantenimento del posto di lavoro;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- alla copertura assicurativa.
Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la durata massima suddetta viene triplicata.
Se invece dei soccorsi si tratta di attività di simulazione e di esercitazioni, il periodo è di 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, che i volontari devono richiedere con un preavviso di almeno 15 giorni.
Oltre che i volontari della Protezione Civile, godono di questo regime:
- i volontari che svolgono attività di assistenza sociale e igienico-sanitaria;
- i volontari lavoratori autonomi e i volontari singoli iscritti nei ruolini”delle Prefetture, se impiegati in occasione di calamità naturali;
- gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana.
Durante il periodo di servizio, ricordano i consulenti, la retribuzione dei volontari è a carico del fondo per la retribuzione civile, al quale il datore di lavoro può rivolgersi per ottenere il rimborso.
Per averlo, deve presentare un’apposita domanda all’Autorità di Protezione Civile competente per territorio entro 2 anni dalla fine dell’intervento o dell’esercitazione.
I consulenti ricordano che il datore di lavoro deve indicare, nella domanda di rimborso:
- la qualifica professionale del lavoratore;
- la retribuzione oraria o giornaliera, le giornate di assenza e l’evento relativo al rimborso.
Se i volontari sono lavoratori autonomi, possono richiedere all’Autorità di Protezione Civile il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a dell’evento. Il massimale è di 103,29 euro/giorno lordi.
Discorso a parte per i volontari del Soccorso Alpino. Per loro, il diritto all’astensione dal lavoro vale per i giorni di operazioni di soccorso alpino e per il giorno successivo a operazioni della durata superiore a 8 ore o che si concludono oltre la mezzanotte. Qualora si tratti di esercitazioni, l’astensione dal lavoro spetta solo per la giornata delle stesse.