Una recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di Irap ha messo sul chi va là i medici di base titolari di studi propri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
I giudici della Suprema Corte hanno infatti sentenziato che il professionista è tenuto al pagamento dell’ Irap anche se non ha dipendenti, qualora però abbia e utilizzi dei beni strumentali costosi.
Nello specifico, secondo la Cassazione, il medico deve pagare l’ Irap qualora, con riferimento al requisito dell’autonoma organizzazione previsto del D.Lgs. 446/97, art. 2:
- “sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti , secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive“.
Nel caso che ha indotto la Cassazione alla precisazione, anche se il medico non ha personale dipendente deve pagare l’ Irap poiché utilizza quattro studi e beni strumentali di valore rilevante nello svolgere la propria professione. Il valore in oggetto supera lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il SSN.
La Cassazione ricorda anche che il medico può far valere le proprie ragioni qualora ritenga che il pagamento in oggetto non sia dovuto: “Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate“, segnalano gli ermellini.