La formula del leasing immobiliare abitativo ha trovato già parecchi sostenitori da quando è stata introdotta e normata dalla Legge di Stabilità 2016, ai commi 76-83 dell’articolo 1.
Ricordiamo che il leasing immobiliare abitativo è un contratto di locazione finanziaria relativo a un immobile da adibire ad abitazione principale e che la formula prevede che la casa sia concessa in uso al conduttore che paga un canone al concedente.
Come in ogni contratto di leasing, anche nel leasing immobiliare abitativo il conduttore può decidere, alla fine del contratto, di non acquistare la proprietà della casa o di pagare il debito residuo e acquistarla.
In alcuni casi, però, nei contratti di leasing immobiliare abitativo si sono verificati inadempimenti da parte del conduttore. In questi casi, per normare la situazione interviene l’art. 78 della suddetta Legge di Stabilità.
Recita l’articolo: “In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto. L’eventuale differenza negativa è corrisposta dall’utilizzatore al concedente“.
In sostanza, poiché l’articolo resta al di fuori dell’ambito dell’inadempimento dell’utilizzatore dell’immobile, anche per il leasing immobiliare abitativo è considerata valida la clausola che considera come inadempimento il mancato pagamento anche di una sola rata.