L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti della disciplina che regola le spese mediche di cui beneficiano invalidi gravi o disabili e che sono sostenute dei familiari.
Il chiarimento è arrivato dopo che all’Agenzia stessa era stato richiesto se, per poter dedurre queste spese, fosse sufficiente presentare il certificato di invalidità o se fosse necessario presentare il riconoscimento dello stato di portatore di handicap, ai sensi della legge 104.
Ebbene, con una risoluzione ad hoc, le Entrate hanno chiarito che devono essere considerati disabili ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza necessarie, in presenza di disabilità grave e permanente, invalidità o menomazione:
- quanti hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica, a norma della legge 104;
- quanti sono stati ritenuti “invalidi” da Commissioni mediche pubbliche preposte a riconoscere l’invalidità civile, di lavoro o di guerra.
In sostanza, le Entrate chiariscono che, nei casi di invalidità grave, la certificazione rilasciata ai sensi della legge 104 è sufficiente per poter usufruire della deduzione discale, ma non nei casi di quella civile.
Perché siano dedotte dai familiari le spese mediche sostenute a beneficio di soggetti con disabilità, non è sufficiente il solo riconoscimento dell’ invalidità civile, per due ragioni:
- l’accertamento della invalidità civile riguarda la valutazione del grado di capacità lavorativa;
- l’accertamento dell’handicap riguarda invece lo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente a quest’ultimo di fruire dei servizi sociali e previdenziali e di particolari trattamenti fiscali.
Qualora sia riconosciuta la civile occorre quindi accertare anche la grave e permanente invalidità o la menomazione perché possano essere dedotte le spese mediche sostenute dai familiari.