La solidarietà di privati e imprese nei confronti delle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia può avere, nei confronti delle aziende, delle interessanti ricadute sotto il profilo fiscale.
Forse non tutti sanno che sono previste agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che effettuano donazioni ed erogazioni liberali in caso di calamità naturali come il terremoto. La finalità è quella di incentivare questo tipo di donazioni.
Diverse sono le leggi che si esprimono in merito e che consentono la deducibilità di donazioni ed erogazioni liberali effettuate in caso di terremoto, ma non solo. Nello specifico, in ordine cronologico:
- articolo 100 TUIR (D.P.R 917/86): le erogazioni in denaro effettuate a favore di Onlus o di iniziative umanitarie sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate entro 30mila euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
- Lgs 460/1997: non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, le cessioni gratuite in favore delle Onlus di derrate alimentari, prodotti farmaceutici, beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. I beni in questione devono presentare imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, senza che ne inficino l’utilità d’uso, “non ne consentono la commercializzazione o la vendita”. La deducibilità di tali beni è pari al costo specifico sostenuto per la produzione/acquisto dei beni ceduti gratuitamente. Il valore non può superare complessivamente il 5% del reddito d’impresa dichiarato.
- Legge 133/1999 (art. 27): deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari (come il terremoto), se effettuate attraverso fondazioni, associazioni, comitati, enti, individuati con decreti dei prefetti delle province di pertinenza.
- Legge 133/1999: deducibilità dei costi (in quanto non destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) dei beni ceduti gratuitamente in occasione di calamità pubbliche o eventi straordinari, destinati alle fondazioni, associazioni, comitati o enti , individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province.