Detraibili sì, detraibili no? La domanda è sorta a molti al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi, per quanto riguarda le spese sostenute per ricorrere alle prestazioni di un pedagogista.
Un dubbio che ha spinto l’Agenzia delle Entrate a emanare una circolare per fare chiarezza sulle spese per il pedagogista, circolare nella quale sottolinea una volta per tutte come queste spese non siano detraibili.
Il dubbio è venuto perché non era chiaro se le prestazioni erogate dal pedagogista potessero essere comparabili a quelle delle figure professionali elencate nel decreto del ministero della Salute del 29 marzo 2001 e soggette a detraibilità. Infatti, tra le professioni sanitarie riabilitative presenti nel decreto vi è anche quella di educatore professionale.
Il ministero si è così affrettato a sottolineare il duplice canale formativo del profilo di educatore, con questa distinzione:
- nella facoltà di Scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell’educazione;
- nella facoltà di Medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di Psicologia, Sociologia e Scienze dell’educazione, si consegue la laurea di educatore professionale.
Poiché, secondo il ministero, il pedagogista ha conseguito il primo profilo, in quanto ha una laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione o una laurea specialistica/magistrale, opera in ambito sociale e svolge la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario, esclusivamente per quanto riguarda le prestazioni sociali e non sanitarie, la sua non può essere considerata una professione sanitaria. Come tale, le spese sostenute per assicurarsi le sue prestazioni non sono detraibili.