Si avvicina la scadenza dell’acconto Imu. Anche quest’anno, il termine ultimo per pagare è il 16 giugno, data entro la quale i proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sui beni immobili dovranno versare l’acconto Imu.
In quali casi, invece, l’acconto Imu non è dovuto? Lo ricordiamo per comodità:
- abitazioni principali ed equiparate che non rientrano nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (case non di lusso);
- immobili di proprietà delle cooperative edilizie e immobili Iacp;
- fabbricati rurali strumentali;
- immobili destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (per esempio ponti o stazioni);
- immobili di proprietà di enti non commerciali destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive; delle attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all’educazione cristiana;
- fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici, fino alla loro ricostruzione e agibilità;
- terreni agricoli ubicati in un comune montano o di collina, sulla base dei criteri individuati dalla CM 9/1993, indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore;
- terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente dalla qualifica del soggetto possessore;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dalla loro ubicazione e possesso;
- Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Per tutte le categorie di immobili di cui sopra, non è previsto il versamento dell’acconto Imu.