La settimana scorsa il senatore Federico Fornaro della Commissione Finanze e Tesoro, ha presentato una interrogazione ai ministri dello Sviluppo Economico e delle Finanze, circa la necessità di implementare l’indice INI-PEC con gli indirizzi PEC dei professionisti di cui alla Legge 4/2013. (clicca qui per scaricare il testo dell’interrogazione).
Nella prima formazione dell’indice INI-PEC sono stati considerati i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e quelli iscritti in ordini e collegi professionali, con esclusione dei professionisti di cui alla Legge 4/2013 (professionisti non ricompresi in ordini e collegi).
Se tale esclusione era comprensibile nella prima stesura dell’indice, oggi appare assolutamente ingiustificata, soprattutto causa di problematiche afferenti alla possibilità di dialogo tra questi soggetti e la Pa.
L’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, introdotto dall’art. 5, comma 3 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012, n.221 prevede che “Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato indice nazione degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico”.
Nell’ interrogazione Fornaro scrive: “ omissis… appare pertanto necessario ampliare il numero di tali indirizzi PEC da inserire nell’indice INI-PEC. Infatti, maggiore sarà il numero di indirizzi PEC, maggiore sarà la possibilità della Pa di inviare telematicamente atti, notifiche e comunicazioni con notevole risparmio di tempo e di costi, il mancato inserimento degli indirizzi PEC dei professionisti della Legge n. 4/2013, come ad esempio di quello dei tributaristi, ha comportato diversi problemi operativi per l’adempimento di alcuni obblighi normativi o funzioni professionali a cui tali professionisti sono soggetti… omissis”.
Ai ministri interrogati si chiede: “omissis… se non ritengano di doversi attivare con la massima sollecitudine per far sì che anche ai professionisti esercenti attività di cui alla Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n. 22 il 26 gennaio 2013 che non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 venga consentito di poter comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi”.
Soddisfazione da parte del Presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi, Riccardo Alemanno, che anche nella sua veste di Vice Presidente vicario di Confassociazioni, ha più volte sollecitato il MISE alla modifica ottenendo il parere favorevole dei tecnici del dicastero: “Ringrazio il Sen. Federico Fornaro – ha detto Alemanno – per avere compreso ed evidenziato la problematica. Mi auguro che l’interrogazione possa favorire l’integrazione normativa dell’ INI-PEC in modo che gli indirizzi PEC dei professionisti della L. 4/2013, tra cui i tributaristi, possano essere facilmente individuati dalla Pa, poiché sia lo scorso anno sia quest’anno alcuni obblighi e funzioni prevedevano che la Pa individuasse i professionisti tramite l’ INI-PEC e solo grazie alla collaborazione dei dirigenti delle Pa interessate abbiamo superato il problema, ma ciò si potrà ripresentare e la soluzione definitiva è appunto quella indicata nell’interrogazione: solo così la Pa avrà a disposizione gli indirizzi PEC di tutti i soggetti produttivi del Paese”.
Ora, i tributaristi ma non solo, attendono la risposta dei ministeri destinatari dell’interrogazione.